I.V.A. – Rimborso I.V.A. assolta in altri stati UE

Set 16, 2019

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Estremi:   Art. 38 bis-1 del D.P.R. 633/72 – Provv. 53471/E – 2010

L’imposta territorialmente applicata in altri Stati Unionali nel 2018 in quanto relativa ad acquisti di beni e servizi soggetti all’I.V.A. interna vigente in ogni Stato UE, se di ammontare superiore a 50 euro, può essere chiesta a rimborso entro il 30 settembre p.v. previa presentazione telematica di istanza di rimborso.

Scade il 30 settembre p.v. il termine inderogabile entro il quale i soggetti passivi nazionali possono inoltrare, per via telematica, al Centro Operativo di Pescara, la richiesta di rimborso dell’imposta assolta in ogni Stato UE nel corso dell’anno 2018.

La richiesta di rimborso, una per ogni Stato membro dove sono stati effettuati gli acquisti di beni e servizi documentati con fattura, riguarda spese e costi soggetti territorialmente all’imposta vigente in ogni Stato (quali alberghi, ristoranti, noleggi auto a breve termine, carburanti, riparazioni, pedaggi autostradali, etc.), deve essere trasmessa al Centro di Pescara, completa di tutti i dati e allegati richiesti, il quale, effettuati i riscontri preliminari previsti, provvede ad inoltrarle alle Amministrazioni Finanziarie dei vari Stati che, in base alle norme interne che consentono l’esercizio della detrazione dell’I.V.A., eseguono direttamente (4 mesi) il rimborso richiesto, se spettante.

Il rimborso non compete se il credito è inferiore a 50 euro, può essere chiesto trimestralmente se l’I.V.A. assolta nel corso del trimestre supera i 400 euro (istanza da presentare entro il mese successivo ad ogni trimestre) ovvero annualmente se non superiore a 400 euro.

La richiesta di rimborso è una facoltà e se non esercitata l’I.V.A. estera è un maggior costo del bene o del servizio acquistato.

L’importo dell’imposta rimborsabile deve essere indicato tenendo conto della percentuale di detrazione applicata e dichiarata (pro-rata).

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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