I.V.A. – Servizi trasporto e spedizione beni

Mag 31, 2019

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Estremi:     Legge 3/05/19, n. 37, art. 11 – G.U. 109 dell’11/05/19        –         In vigore dal 26/05/2019

Recepita la Legge Europea relativa all’applicazione del regime di non imponibilità ai corrispettivi dei servizi concernenti beni in esportazione e in importazione.

 

Recepita la Legge Europea 2018 che, a decorrere dal 26/05/2019, apporta modifiche e sostituzioni all’art. 9 del D.P.R. 633.

In particolare, l’art. 11 della L. 37/19 modifica i nn. 2) e 4) del 1° co. dell’art. 9 disponendo l’applicazione del regime di non imponibilità ai servizi di trasporto e spedizione di beni in esportazione, transito, importazione, anche temporanea (n. 2), nonché ai servizi di spedizione (n. 4), sempreché il loro valore sia incluso nella base imponibile ai sensi dell’art. 69/633.

Il n. 4-bis, sostituito, stabilisce che il regime di non imponibilità si applica anche ai servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché il corrispettivo relativo sia compreso nella base imponibile ai sensi dell’art. 69/633, anche se la base imponibile non è stata assoggettata all’imposta.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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