I.V.A. – Sospensione versamenti e adempimenti I.V.A.

Mar 23, 2020

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Estremi:    D.L. n. 18, del 17/03/20 in G.U. n. 78 del 17/03/20   –   con effetto dall’8/03/2020

Il Governo ha emanato un provvedimento URGENTE di sospensione dei versamenti e adempimenti I.V.A. (imposte, contributi, etc.) a regime dall’8/03/20. In sintesi si riporta la parte del provvedimento concernente gli adempimenti I.V.A.

 

Con un provvedimento di emergenza emanato il 17 marzo u.s. ma avente effetti a decorrere dall’8 marzo 2020 sono state disposte norme di sospensione dei versamenti e degli adempimenti I.V.A. (artt. 61 a 62) che in sintesi, di seguito, si riportano.

VERSAMENTI I.V.A.

Art. 60: rinvio al 20 marzo dei versamenti (I.V.A. compresi) scadenti il 16/03.

Art. 61: estende alle categorie ritenute maggiormente colpite economicamente dal corona virus, la sospensione dei versamenti I.V.A., già concessa alle imprese del settore turistico-ricettivo, indipendentemente dalla dimensione dei soggetti, dalla sede di residenza e di operatività, scadenti nel mese di marzo.

La sospensione riguarda le attività operanti nei settori cultura, turismo, intrattenimento, sport, fiere, trasporti in generale, giochi e scommesse, terme, parchi divertimento, ristorazione in genere, servizi educativi, etc. come individuate dalla Tabella codici ATECO allegata alla Risoluzione n. 12/E, del 18/03/20 – Ag. Entrate, versamenti che dovranno essere effettuati, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione mensile (massimo 5 rate di pari importo: entro settembre).

Per i contribuenti I.V.A. sedenti o operativi in Italia, non compresi nella elencazione della Tabella anzidetta, che nel 2019 avevano un ammontare di ricavi/compensi (no Volume di Affari) non superiore a 2 milioni di euro, la sospensione per i versamenti I.V.A. scadenti nel mese di marzo, è concessa, in unica soluzione entro maggio 2020, o in 5 rate mensili uguali a partire da maggio 2020.

Per tutti i contribuenti sedenti o operativi nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti I.V.A., cadenti tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, indipendentemente dal settore e dall’ammontare dei ricavi/competenze 2019, è rinviato al mese di maggio, anche per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 2 milioni di euro.

Art. 62: per i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nella ZONA ROSSA (di cui al DPCM del 1/03/20) restano in vigore le norme disposte con il Decreto del MEF del 24/02/20, che ha disposto la sospensione dei versamenti I.V.A. cadenti entro il 31/03/20, da effettuarsi in unica soluzione entro maggio 2020 (o 5 rate mensili).

Per coloro che non rientrano nei predetti settori o nei limiti anzidetti, con ricavi/compensi 2019 superiori, è stato consentito soltanto il differimento al 20 marzo del versamento I.V.A. cadente il 16 marzo c.a.

Non saranno effettuati rimborsi a coloro che hanno già provveduto, nelle normali scadenze (o che provvederanno), ad eseguire i versamenti relativi.

ADEMPIMENTI I.V.A.

L’ampio significato fiscale del sostantivo “adempimenti” consente di ritenere che la “sospensione” comprenda la trasmissione:

  • della Dichiarazione Annuale I.V.A. 2019 (se non già inviata entro febbraio)
  • dell’istanza mod. TR, rimborso/compensazione del credito del 1° trim. 2020;
  • dei modelli INTRASTAT e dell’ESTEROMETRO;
  • della comunicazione dati (LIPE) del 1° trimestre 2020;
  • degli elenchi delle vendite a distanza;
  • dell’emissione delle fatture immediate – differite, elettroniche o cartacee, normali o semplificate;
  • della trasmissione delle fatture E. al SdI (comprese quelle TAX FREE);
  • la registrazione delle fatture emesse/ricevute;
  • la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
  • le autoregolarizzazioni e i ravvedimenti operosi etc.

Al proposito sarebbe opportuno un tempestivo chiarimento.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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