I.V.A. – Sentenza Corte di Giustizia Europea su Stabile Organizzazione occulta

Mag 14, 2020

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Estremi:     Corte di Giustizia Europea – Caso C – 547/18 – Sentenza 7/05/20

La Corte di Giustizia Europea ha bocciato l’Amministrazione Fiscale della Polonia che ipotizzava l’esistenza di una Stabile Organizzazione occulta utilizzata da una società estera controllante, esistente all’interno della sua controllata polacca.

 

Le prestazioni di servizi generiche, art. 7-ter del D.P.R. 633/72, rese da soggetti nazionali a operatori esteri UE o EXTRAUE sono operazioni non soggette ad I.V.A. seppur con obbligo di fatturazione, dichiarazione, esterometro e, per quelle intraue, anche intrastat servizi.

Questa semplice constatazione deve essere attentamente verificate nel caso in cui il servizio generico sia reso dal prestatore nazionale ad una società nazionale controllata da un soggetto estero controllante nel caso in cui il Fisco ritenga che, all’interno della controllata, si celi una Stabile Organizzazione della società controllante.

In presenza di questa presunzione il prestatore nazionale dovrebbe fatturare il servizio reso alla Stabile Organizzazione occulta del soggetto estero applicando l’I.V.A.  e  non il regime di non assoggettamento all’imposta di cui al citato art. 7-ter/633, così come invece dovrebbe fare se il servizio generico fosse direttamente ordinato, pagato e reso alla committente estera.

Nella normativa I.V.A. nazionale è assente una precisa definizione di Stabile Organizzazione ma l’art. 11 del Regolamento UE 15/3/11, n. 282 identifica ai fini I.V.A. (art. 44 della Direttiva 2006/112/CE) la S.O. come una organizzazione diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza, fornita di una struttura di dimensioni minime, permanentemente dotata di risorse umane e tecniche in misura tali che le permettano di ricevere e utilizzare i servizi che le sono resi e di fornire i servizi oggetto della sua attività.

L’art. 11, co. 3 del citato Regolamento n. 282 stabilisce, inoltre, che il fatto di disporre della partita I.V.A. non è di per sé sufficiente per ritenere che il soggetto passivo estero abbia una Stabile Organizzazione.

La S.O. di una società estera, avente i succitati requisiti, per operare in Italia, deve essere intestataria di partita I.V.A. ai sensi del 1° co. dell’art. 35/633, non essendo consentito alla stessa assumere ai fini dell’imposta l’identificazione diretta art. 35-ter/633 o nominare il rappresentante fiscale, ex 3° co. dell’art. 17/633 né, tanto meno, utilizzare la partita I.V.A. attribuita al soggetto controllato.

In pratica il prestatore dovrebbe accertare, attraverso l’esame critico della natura del servizio reso,  di come viene utilizzato, dell’ordine, delle modalità e della provenienza dei pagamenti, della partita I.V.A. eventualmente comunicata dal committente estero, a chi emettere la fattura e a quale regime assoggettare il servizio, tenendo presente che il Fisco potrebbe presumere l’esistenza di una S.O. occulta all’interno della controllata anche in relazione alle funzioni svolte dai dirigenti della controllata funzionali alla realizzazione degli affari della controllante estera.

Quindi il prestatore nazionale dovrebbe non solo sapere – ma anche concretamente accertare – se il servizio generico da prestare è commissionato e reso direttamente dal soggetto estero, oppure alla sua occulta organizzazione esistente all’interno della controllata nazionale, ovvero effettivamente alla controllata: infatti, nel primo caso la prestazione sarà non soggetta art. 7-ter/633, mentre nei due successivi la stessa dovrà essere assoggettata all’imposta.

Per concludere, il problema evidenziato è estremamente delicato e pur non potendosi escludere che situazioni come quella ipotizzata dal Fisco (Polonia) possano in concreto verificarsi è opportuno segnalare che la Corte di Giustizia Europea (Sent. 7/05/20 – Caso C – 547/18) ha sentenziato che non possono  essere accollati al prestatore obblighi che invece incombono sulle amministrazioni tributarie pretendendo indagini sui rapporti contrattuali esistenti tra controllante e controllata.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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