I.V.A. – Termini emissione note di credito

Feb 25, 2020

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Estremi:      Principio Diritto n. 5, del 14/02/20 – Agenzia Entrate

A parere dell’Agenzia delle Entrate le note di credito per recuperare l’imposta conseguente al venir meno in tutto o in parte di una operazione equivale ad una fattura di acquisto e pertanto l’imposta può essere detratta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno nel corso del quale si è verificato il presupposto per emettere la nota credito.

Con la Circ. 1/E, del 17/01/18, l’Agenzia delle Entrate precisò che per effetto del richiamo all’art. 19/633 contemplato dall’art. 26/633, nel caso di operazioni venute meno, in tutto o in parte, nei modi e nei termini previsti dal citato art. 26, i cedenti dei beni e i prestatori di servizi avevano diritto (non l’obbligo) di recuperare l’imposta emettendo le relative note di credito al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all’anno in cui si era verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Quindi, se la riduzione per sconti, resi per sopravvenuto accordo o per mancato pagamento certificato, si concretizzano, per esempio, a dicembre, i cedenti/prestatori dovranno emettere le note credito – al fine di recuperare l’imposta versata – entro il termine massimo del 30 aprile dell’anno successivo.

Questo obbligo, da ultimo ribadito dal Principio di Diritto n. 5 del 14/02/20 – Agenzia Entrate, si fonda sul presupposto che l’art. 26, richiamando l’art. 19 – diritto alla detrazione – fa sì che per l’emittente le note credito si trasformano fiscalmente in un acquisto, considerato che, ai sensi del 2° co. dell’art. 26, devono essere registrate nel registro di cui all’art. 25 e, pertanto, alle stesse si applicano i termini per esercitare il diritto alla detrazione dettati dal 1° co. dell’art. 19.

Le motivazioni dedotte dall’Agenzia delle Entrate – che trasformano la nota credito in una normale fattura di acquisto di beni/servizi – non tengono in alcun conto la regola – dettata dalla legge, art. 26, 8° co./633 – per effetto della quale le note credito possano essere annotate, in meno, nei registri fatture emesse (o corrispettivi) vanificandosi così l’aggancio tra l’art. 19 e l’art. 26 stabilito dall’interprete delle citate norme.

La questione è delicata e pertanto occorrerà porre la massima attenzione al fine di rispettare, più che la legge, la interpretazione della legge.

 

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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