I.V.A. – Variazioni e operazioni tax free

Lug 17, 2019

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Estremi:    Risoluzione n. 65/E, del 10/07/19 Agenzia delle Entrate

Il rimborso dell’imposta ai turisti extraue ai sensi dell’art. 38 quater/633 non comporta l’obbligo di emettere note credito tramite la procedura OTELLO: basta registrare la variazione anche cumulativa rilasciata dalle società TAX FREE nel registro acquisti.

 

Con la risoluzione n. 58/E, dell’11/06/19, l’Agenzia delle Entrate aveva confermato l’obbligo di far transitare dal SdI le note di variazione, concernenti le operazioni rientranti nel particolare regime TAX FREE  (art. 38-quater/633) tramite la procedura OTELLO 2.0, escludendo la possibilità che fossero emesse in modo “cumulativo” anziché per ogni singola operazione.

Tornando sull’argomento l’Agenzia riconferma che nel caso di variazione in aumento, sia per operazioni assoggettate ad imposta dal cedente che per operazioni non imponibili (a rischio del cedente), per ogni variazione deve essere emessa una fattura E. da trasmettere tramite la procedura OTELLO.

Viceversa, per le variazioni in diminuzione, cioè nel caso in cui il cedente addebita l’imposta e il cliente extraue, nei termini e nel rispetto delle modalità di legge, acquisisce il diritto al rimborso dell’I.V.A., non deve essere inviata al sistema OTELLO la nota di variazione in diminuzione, ma è necessario registrare nel registro acquisti, art. 25/633, l’importo rimborsato, come da documento rilasciato dagli intermediari.

Osservando questa procedura il cedente, in caso di accertamento e contestazioni, deve fornire le prove e gli elementi idonei a giustificare il comportamento tenuto e il collegamento tra la fattura emessa e l’imposta rimborsata.

La prova può essere fornita attraverso i documenti anche “cumulativi” rilasciati dagli intermediari TAX FREE ai cedenti, loro clienti, da registrare come già precisato.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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