I.V.A. – Versamento acconto I.V.A.

Nov 26, 2019

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Si approssima il termine del 27 dicembre 2019 entro il quale deve essere versato l’acconto I.V.A. per il 2019.

Scade il prossimo 27 dicembre il termine per effettuare il versamento, su mod. F24  telematico (codice 6013 – mensili e 6035 – trimestrali), dell’acconto I.V.A. riferito al mese di dicembre (mensili) o al 4° trimestre (trimestrali per legge o per opzione), del corrente anno.

I metodi alternativi per determinare l’importo da versare (che può essere anche compensato) sono:

  1. STORICO: pari all’88% dell’I.V.A. dovuta per il dicembre 2018 o per il 4° trimestre 2018 (o Dichiarazione Annuale I.V.A. 2018 per i trimestrali per opzione), senza considerare l’acconto versato;
  2. PREVISIONALE: pari all’88% dell’I.V.A. che si prevede di dover versare per il dicembre 2019 o per il 4° trimestre 2019 (o Dichiarazione Annuale I.V.A. 2019 per i trimestrali per opzione), se inferiore a quanto versato per il 2018, senza considerare l’acconto versato;
  3. OPERAZIONI EFFETTUATE: pari al 100% della differenza fra l’I.V.A. delle operazioni attive effettuate, anche se non fatturate, oppure fatturate ma non ancora registrate entro il 20 dicembre 2019 (dal 1/10 al 20/12/19 per i trimestrali) e l’I.V.A. detraibile come da fatture di acquisto e/o bollette doganali registrate entro il 20/12/19. In questa ipotesi occorre eseguire nel registro fatture emesse, o corrispettivi (o riepilogativo) una vera e propria annotazione di liquidazione. Se la liquidazione è a credito non si effettuerà ovviamente il versamento.

I soggetti “mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità I.V.A. e che hanno optato ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.P.R. 23/03/98, n. 100 per effettuare le liquidazioni I.V.A. con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente, possono determinare l’acconto in misura pari al 66% dell’I.V.A. dovuta per la liquidazione del mese di dicembre, in base alle annotazioni eseguite nel mese di ottobre 2019.

I soggetti trimestrali (D.M. 366/2000 e D.M. 370/2000), esercenti attività di telecomunicazione, cessione e concessione di diritti di utilizzazione o comunque connessi ai servizi anzidetti; gli esercenti attività di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano; del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, fognatura e depurazione e quelli che gestiscono il servizio delle lampade votive, che nell’anno 2018 hanno versato I.V.A. per un ammontare superiore a € 2.000.000, determinano l’acconto nella misura del 97% dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti (o che dovevano essere stati eseguiti) per i precedenti trimestri dell’anno 2019: L. 14/04/2005, n. 80.

Le società controllanti e controllate, che hanno optato per applicare la liquidazione dell’I.V.A. di Gruppo, ai sensi del 3° co. dell’art. 73/633, determinano l’ammontare dell’acconto osservando le norme dettate dall’art. 6 della L. 29/12/90, n. 405 e le precisazioni fornite con la risposta n. 350, del 28/08/19 – Ag. Entrate.

GRUPPO I.V.A., art. 70-quater/633: anche i soggetti che hanno optato per la costituzione del gruppo I.V.A. devono osservare le norme concernenti il versamento dell’accconto I.V.A

E’ opportuno ricordare che:

nei casi in cui l’acconto sia determinato in riferimento al metodo B) o C), assumono rilevanza ai fini del calcolo dell’acconto, anche le fatture differite concernenti operazioni effettuate nel mese di dicembre 2019 (metodo B) o fino al 20 dicembre 2019 (metodo C);

l’importo su cui calcolare la percentuale dell’88% (o del 100%) deve tener conto anche dell’imposta relativa agli acquisti soggetti alle regole dell’autofattura (art. 19/633), del reverse-charge (p.e. acquisti intraue, acquisti interni di oro industriale, di rottami, immobili strumentali per natura, etc.), registrata a vendite.

L’acconto non dovrà essere versato da coloro che:

dovrebbero versare un importo inferiore a € 103,29;

nell’anno 2018 hanno chiuso dicembre (o il 4° trimestre o la Dich. Annuale) a credito (senza tener conto dell’acconto versato);

nell’anno 2019 sono certi di chiudere dicembre (o il 4° trim. o la Dich. Annuale) con un credito;

nell’anno 2019 hanno iniziato l’attività, indipendentemente dal regime scelto;

nell’anno 2019 (mensili entro il 30/11, trimestrali entro il 30/09) hanno cessato l’attività;

nell’anno 2019 hanno applicato il regime agevolato dei “contribuenti minimi” (vecchio o nuovo regime), o quello forfetario ex L. 398/91;

produttori agricoli, nel 2019 hanno cessato di applicare il regime speciale agricolo (art. 34/633);

produttori agricoli, in regime di esonero nel 2019 (V/Affari fino a € 7.000);

esercitano attività di intrattenimento e che operano ai sensi dell’art. 74, 6° comma/633 anche se nel 2019 hanno optato per il regime ordinario I.V.A.;

operano con il regime di cui alla L. 398/91 (associazioni e società sportive dilettantistiche e associazioni non lucrative);

sono estinti per fusioni o incorporazioni effettuate entro il 30/11/19 (mensili), ovvero entro il 30/09/19 (trimestrali);

imprenditori individuali, che hanno affittato la loro unica azienda entro il 30/11/19 (mensili) o il 30/09/19 (trimestrali);

sono rappresentanti fiscali “leggeri” di operatori UE;

sono raccoglitori o rivenditori di rottami, stracci, carta da macero, etc., ex art. 74/633;

sono soggetti extraue identificati in Italia, ex art, 74-quinquies/633.

Si ricorda che con Risoluzione n. 187/E, del 23/12/04, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i contribuenti trimestrali per opzione il dato storico è costituito dalla somma dell’imposta versata a titolo di acconto e di quella a saldo dovuta al netto della maggiorazione degli interessi (1%) dovuti in sede di Dich. Annuale.

La Circ. 27/E, del 7/11/18, dell’Ag. delle Entrate ha precisato le modalità da osservare al fine di determinare l’ammontare dell’acconto che dovrà essere versato da parte dei soggetti destinatari delle fatture in regime di split-payment.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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