Importazioni di biciclette dallo Sri Lanca – Obbligo di registrazione

Apr 13, 2017

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Con il regolamento di esecuzione (UE) n.2017/678 del 10 aprile,  la Commissione dell’Unione Europea,  in applicazione dell’art.10 par.4 e dell’art.14,  paragrafo 5 del regolamento (UE) 2016/1030, ha impartito  disposizioni  contro talune importazioni  dallo Sri Lanca  per possibile violazione del dazio antidumping, disposto per biciclette di origine cinese,  ma spedite dal’Indonesia,  dalla Malaysia,  dallo Sri Lanca e dalla Tunisia.

Infatti, l’associazione europea dei costruttori di biciclette, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia, che  aveva parzialmente accolto il ricorso della City Cyrcle Industries dello Sri Lanca, ha  richiesto   la registrazione delle  importazioni delle biciclette  esportate  nell’Unione  dalla suddetta società.

Di fatto con il regolamento in questione è stato ora disposto  che le autorità doganali procedano alla registrazione di tutte le importazioni di biciclette e di altri velocipedi senza  motore, classificati  con i codici NC ex 87120030 ed ex 87120070 spediti dalla City Cyrclev Industries dello  Sri Lanca , indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanca .

Durante il periodo  di registrazione  obbligatoria,  che scade  dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le ditte  richiedenti devono comunicare  per iscritto  le loro considerazioni, fornire eventuali prove e chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla pubblicazione del regolamento in premessa.

 

 

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