Con il regolamento di esecuzione (UE) n.2017/678 del 10 aprile, la Commissione dell’Unione Europea, in applicazione dell’art.10 par.4 e dell’art.14, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2016/1030, ha impartito disposizioni contro talune importazioni dallo Sri Lanca per possibile violazione del dazio antidumping, disposto per biciclette di origine cinese, ma spedite dal’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanca e dalla Tunisia.
Infatti, l’associazione europea dei costruttori di biciclette, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia, che aveva parzialmente accolto il ricorso della City Cyrcle Industries dello Sri Lanca, ha richiesto la registrazione delle importazioni delle biciclette esportate nell’Unione dalla suddetta società.
Di fatto con il regolamento in questione è stato ora disposto che le autorità doganali procedano alla registrazione di tutte le importazioni di biciclette e di altri velocipedi senza motore, classificati con i codici NC ex 87120030 ed ex 87120070 spediti dalla City Cyrclev Industries dello Sri Lanca , indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanca .
Durante il periodo di registrazione obbligatoria, che scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le ditte richiedenti devono comunicare per iscritto le loro considerazioni, fornire eventuali prove e chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla pubblicazione del regolamento in premessa.