Indennità a stagionali, intermittenti e lavoratori occasionali

Mag 13, 2020

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E’ stato emanato il Decreto, con il quale sono state predisposte le risorse finalizzate ad assicurare l’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 a soggetti inizialmente esclusi.

Si tratta di lavoratori:

  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che:
    • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020
    • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
    • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c.
    • non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • incaricati alle vendite a domicilio:
    • con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000;
    • titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata , alla data del 23 febbraio 2020;
    • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
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