Indennità COVID 19

Apr 1, 2020

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Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

L’indennità prevista per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.

Lavoratori Destinatari

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
  •  i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

Vi accedono i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

  • Artigiani
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori agricoli

Possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

  • possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
  • non siano titolari di pensione.

Indennità lavoratori dello spettacolo

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
  • detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

IMPORTANTE

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Come fare domanda

Per accedere alla domanda è necessario essere in possesso di PIN dispositivo INPS, in mancanza è possibile richiederlo con procedura semplificata. 

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione, dovranno presentare la richiesta, da oggi 1° aprile, in via telematica all’INPS. La domanda è accessibile cliccando qui

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