Inps: Riscatto laurea e Periodi non lavorati

Set 9, 2019

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L’Inps ha comunicato le procedure, limitate ai lavoratori rientranti nel sistema contributivo, per accedere a:

  • Il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione
  • Un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario

Quali sono i criteri per poter esercitare il riscatto?

Per esercitare la facoltà di riscatto è necessaria l’iscrizione in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma. Questa condizione è verificata in presenza di un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda.

L’interessato non deve essere titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Potranno quindi beneficiare del riscatto i lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data  che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il beneficiario inoltre non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto.

In caso di un’acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 sarà determinato l’annullamento del riscatto già effettuato.

Durata del periodo riscattato

Il periodo non coperto da contribuzione può essere riscattato in massimo 5 anni anche non continuativi. Il periodo,ovviamente, deve collocarsi dopo il 31 dicembre 1995 e prima del 29 gennaio 2019.

Bisogna individuare il primo e l’ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole gestioni previdenziali indicate nella norma. La facoltà potrà essere esercitata in una qualsiasi di esse.  Inoltre sono riscattabili soltanto in periodi non soggetti ad obbligo contributivo. La facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodo di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo.

Determinazione dell’obbligo di riscatto

I periodi saranno valutati secondo il sistema contributivo. L’onere è quindi determinato con il calcolo percentuale. La base di calcolo dell’ onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti. La retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante dei contributi ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Presentazione della domanda di riscatto

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019-2021. L’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando i premi di produzione spettanti al lavoratore. L’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

Modalità di versamento dell’onere

L’onere di riscatto può essere versato in rate mensili con un importo non inferiore ai 30€ senza applicazione di interessi. Il numero massimo di rate è di 120. In caso di interruzione del versamento dell’ onere sarà comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo corrispondente all’importo versato.

A cura di Raffaele Fabiano

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