INPS: Tutela periodo di sorveglianza attiva

Ott 29, 2020

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Premessa

L’Inps ha fornito le istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro posti in sorveglianza attiva.

Le istruzioni operative sono riferite alle prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all’importo anticipato per conto dell’istituto.

Quadro normativo

Il “cura italia” ha disposto l’equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

La tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria, dal quale non è possibile prescindere, stante:

  • L’equiparazione della c.d. Quarantena alla malattia
  • L’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.

Ai fini del riconoscimento della tutela c.d. Quarantena, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o pec).

Una specifica tutela è prevista nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita.

Il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera. Per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale inps, si applica quindi la decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di familiari a carico.

La malattia conclamata da covid-19 viene gestita come ogni altro evento di malattia comune.

I datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di “quarantena”, nella misura massima dell’importo equivalente a quello dell’indennità di malattia o di degenza ospedaliera, laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del monitoraggio della spesa.

In questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di “quarantena” a carico dell’inps con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per i periodi successivi.

Istruzioni operative

Per la corretta gestione di questi eventi, nel flusso uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

  • Mv6: quarantena;
  • Mv7: assenza dal lavoro per lavoratore disabile con terapie;
  • Mv8: malattia accertata da covid-19.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <codiceevento> di <settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <diffaccredito> il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza.

È prevista la compilazione dell’elemento <infoaggevento>, nel quale va indicato il codice puc (protocollo univoco del certificato) e la valorizzazione dell’attributo “tipoinfoaggevento” con il codice “cm” (certificato medico).

Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell’elemento <giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:

  • Elemento <lavorato> = n;
  • Elemento <tipocoperturagiorn> =1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera di malattia da parte dell’azienda);
  • Elemento <codiceeventogiorn> = mv6 / mv7 / mv8;
  • Elemento <infoaggevento> di <eventogiorn>=puc.

Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore sport e spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <settimana>.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti a partire dal periodo di competenza dicembre 2020, dovrà essere valorizzato l’elemento <infoaggcausalicontrib> che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:

– elemento <codicecausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento:

  • S116 (evento mv6): quarantena;
  • S117 (evento mv7): assenza dal lavoro per lavoratore disabile con terapie;
  • S118 (evento mv8): malattia accertata da covid-19;

<identmotivoutilizzocausale>: indicare il codice puc (protocollo unico certificato);

<annomeserif>: indicare l’annomese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono interventi gli specifici eventi esposti in uniemens;

<importoannomeserif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si evidenzia che la struttura del flusso uniemens è stata variata rendendo ricorsivo l’elemento <identmotivoutilizzocausale>. In tal modo si permette di indicare più codici puc nella sezione <infoaggcausalicontrib>, con riferimento al medesimo codice causale (<codicecausale>), il periodo in cui si è verificato l’evento (<annomeserif>) e l’importo del conguaglio (<importoannomeserif>). Tale esposizione è permessa nei casi in cui non sia possibile identificare la quota di importo conguagliata riferita ad un singolo puc, periodo e causale.

Nel caso in cui certificato non venga riconosciuto come appartenente alle tiologie esaminate, il relativo importo posto a conguaglio sarà ritenuto indebito.

Perciò, nei casi in cui vengano associati più codici puc nella sezione <infoaggcausalicontrib>, con riferimento al medesimo codice causale, periodo in cui si è verificato l’evento e importo del conguaglio, l’eventuale errore su un certificato renderà indebito l’intero importo. Si consiglia quindi di specificare singolarmente per ogni certificato la relativa quota di conguaglio associata, evitando di raggruppare più certificati con un importo conguaglio cumulato.

Le informazioni contenute nelle citate tabelle di scambio circa gli eventi afferenti a queste tutele verranno messe a disposizione dall’istituto sul cassetto previdenziale per le aziende e gli intermediari; quotidianamente sarà inviata una pec all’azienda con le medesime informazioni presenti sul cassetto stesso – “cflavoratore”, puc del certificato medico, tutela riconosciuta, periodo dell’evento (“datada”, “dataa”), “codiceevento” da utilizzare, codice conguaglio da utilizzare – e una e-mail di notifica agli intermediari.

Datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza come indennità di malattia

Nel caso in cui l’importo anticipato fosse già stato conguagliato come indennità di malattia, i datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell’elemento <meseprecedente>, restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice causale “e775” (restituzione indennità di malattia), presente nell’elemento datiretributivi/malattia/maladebito/causaleversmal, e contestualmente riporteranno l’importo spettante per quarantena con i codici e le modalità sopra riportate.

 

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