I.V.A. – Adeguamento norme interne alla Direttiva UE

Set 8, 2015

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Al fine di adeguare la normativa I.V.A. interna e quella riguardante le operazioni intracomunitarie alla Direttiva Comunitaria, concernenti la libera circolazione delle merci, le norme in commento dispongono le integrazioni e le modifiche di seguito esposte.

Integrazioni al D.P.R. 633/72

All’art. 9, indicante le operazioni e i servizi internazionali non imponibili ai fini I.V.A., viene aggiunto il numero 4-bis) con il quale è disposta l’applicazione del regime di non imponibilità anche ai “servizi accessori (per esempio il trasporto) relativi a piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile (valore da determinare con altro provvedimento modificante il regolamento delle franchigie fiscali), sempreché i servizi abbiano concorso a formare la base imponibile dell’importazioni (art. 69/633) anche se la medesima non sia stata assoggettata all’imposta”.

Modifiche al D.L. 331/93

La movimentazione di beni a scopo di perizie o di lavorazioni, inviati da soggetti passivi comunitari a prestatori nazionali e quelli inviati da soggetti passivi nazionali a prestatori di altri Stati UE mantengono il regime di sospensione dall’applicazione dell’imposta a condizione che i beni, una volta periziati o lavorati, vengano restituiti dal prestatore al committente del servizio e inviati nello Stato membro dal quale erano stati in origine spediti o trasportati.

Le modifiche riguardano, rispettivamente, l’art. 38, 5° co. lett. a/331 con la soppressione delle parole “o per suo conto in altro Stato membro, ovvero fuori del territorio della Comunità”’ e l’art. 41, 3° co./331 con la sostituzione delle parole “o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni” con le parole “se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni”.

In conseguenza, l’operatore nazionale che invia beni in conto lavorazione ad un prestatore soggetto passivo I.V.A. sedente in altro Stato membro e i beni, a fine lavorazione, sono venduti ad operatori sedenti nello Stato del prestatore oppure ad operatori sedenti in altri Stati UE o esportatori extraue, deve nominare in quello Stato o il rappresentante fiscale o identificarsi direttamente o ivi avere una stabile organizzazione.

Nelle prime ipotesi si avrà una cessione assimilata (con tutte le conseguenze: fatturazione, intra cessioni e integrazione fattura o intra acquisti) operazioni gestite dal rappresentante fiscale o direttamente tramite l’identificazione, mentre nella terza ipotesi si avrà una vera e propria cessione di beni con tutte le conseguenze in capo alla stabile organizzazione.

Le successive operazioni, cessioni interne o comunitarie o esportazioni, saranno da assoggettare alle norme e ai regimi propri interni vigenti nello Stato membro ove vengono fiscalmente effettuate.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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