I.V.A. – Legge di Stabilità 2016: sanzioni reverse charge (parte II)

Gen 27, 2016

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Si coglie l’occasione per segnalare le modifiche apportate al sistema sanzionatorio (D.Lgs. 24/09/15, n. 158 – G.U. n. 233 – S.O. n. 55 alla G.U. 7/10/15) in particolare per quanto attiene l’errata applicazione delle regole sull’inversione contabile

La Legge del 26/12/15, n. 208 (S.O. n. 70 alla G.U. 30/12/15), stabilisce quanto segue.

PARTE 2a

CO. 898-99 – PAGAMENTI IN CONTANTI

Dal 1/01/2016 sono legittimati i pagamenti effettuati con le modalità che seguono:

  per contanti

entro euro 2.999,99, anche se rateizzati ma sottosoglia, compresi quelli relativi a canoni di locazione di unità abitative e quelli dipendenti da contratti di trasporto merci su strada, compresi i finanziamenti fra soci e società e i prelevamenti di utili dei soci da società;

entro euro 999,99, per i pagamenti effettuati dalla P.A. e per i pagamenti e le riscossioni per gli operatori del terzo settore che si avvalgono della L. 398/91 (ass. sportive, etc.)

  con assegni

fino a 999,99 euro anche se privi della clausola “NON TRASFERIBILE”;

a partire da 1.000 euro con obbligo di clausola “NON TRASFERIBILE”;

operatori turistici per acquisti effettuati da soggetti sedenti EXUE

entro 15.000 euro (come in precedenza)

CO. 902/04  – PAGAMENTI ELETTRONICI: DAL 1/07/2016

  commercianti e professionisti

anche per piccoli importi dovranno accettare i pagamenti eseguiti con carta di credito e/o di debito.

Soltanto nel caso in cui i commercianti (di beni e/o di servizi) riescano a dimostrare l’oggettiva impossibilità tecnica di accettare pagamenti elettronici saranno tenuti esenti da sanzioni.

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 16 – D.Lgs. 24/09/15, n. 158

REVISIONE SANZIONI – RAVVEDIMENTO

Già erano state migliorate le condizioni per poter usufruire del ravvedimento operoso – art. 13 del D.Lgs. 18/12/97, n. 472 –

senza limiti temporali

e anche dopo la notifica del P.V.C. da parte degli organi preposti all’accertamento.

La procedura si applica alle violazioni commesse dal 1/01/2015 ma i contribuenti possono avvalersene anche per sanare precedenti violazioni, purché non definitive.

In sintesi, il ravvedimento consente di sanare le violazioni commesse con le ridotte sanzioni nei seguenti casi:

omesso pagamento in tutto o in parte dell’I.V.A. periodica e/o dell’acconto: ravvedimento entro 30 gg. dalla violazione =

sanzione 1/10 del minimo

errori/omissioni anche se riguardano la determinazione o il pagamento dell’I.V.A.:

ravvedimento entro 90 gg. dalla violazione =

sanzione 1/9 del minimo;

ravvedimento entro il termine di scadenza della presentazione della Dich. Annuale =

sanzione 1/8 del minimo;

ravvedimento entro il termine di scadenza della presentazione della Dichiarazione Annuale relativa all’anno successivo =

sanzione 1/7 del minimo;

ravvedimento oltre il termine di scadenza della presentazione della Dichiarazione Annuale relativa al 2° anno successivo =

sanzione 1/6 del minimo;

ravvedimento eseguito successivamente alla notifica del P.V.C. =

sanzione 1/5 del minimo;

omessa presentazione della Dich. Annuale I.V.A.: ravvedimento entro 90 gg. dal termine di scadenza =

sanzione 1/10 del minimo.

L’art. 11 consente al contribuente di applicare le nuove regole sul ravvedimento su alcuni dei rilievi formulati con il P.V.C. proseguendo per altri con l’adesione o attivando l’iter contenzioso.

In questo contesto normativo si è aggiunta, con effetto dal 22/10/15, la revisione del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 24/09/15, n. 158 – G.U. 233 del 7/10/15 – S.O. n. 55) che, nel particolare settore dell’applicazione non corretta del meccanismo dell’inversione contabile, dipendente dagli artt. 17, 34 e 74/633 e dagli artt. 46 e 47/331, quindi i casi di autofattura o integrazione delle fatture UE, ha stabilito quanto segue:

cedente o prestatore che non emette o registra le fatture soggette ad inversione: sanzione da 250 a 2.000 euro;

cessionario o committente che non esegue gli adempimenti conseguenti alla inversione contabile:

se comunque l’operazione risulta dalla contabilità: sanzione da 500 a 20.000 euro;

se non risulta dalla contabilità: sanzione dal 5 al 10% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro;

se l’I.V.A. relativa all’acquisto non era detraibile in tutto o in partesi applica anche la sanzione per dich. annuale infedele e per indebita detrazione;

le disposizioni anzidette si applicano anche nel caso in cui non avendo ricevuto la fattura l’acquirente non provveda, nei trenta giorni successivi al quarto mese dalla data di effettuazione dell’operazione a:

informare l’Agenzia delle Entrate competente

emettere autofattura art. 21/633

assolvere l’imposta mediante inversione contabile;

L’Agenzia delle Entrate rilascia idonea certificazione.

operazione soggetta ad inversione contabile erroneamente assoggettata ad I.V.A. ordinaria dall’acquirente:

l’acquirente detrae l’I.V.A. che non è più dovuta dal cedente/prestatore ed è soggetto alla sanzione da 250 a 10.000 euro in solido con il cedente/prestatore;

operazione soggetta al regime I.V.A. ordinario erroneamente assolta con inversione dall’acquirente:

l’acquirente detrae l’I.V.A. che non è più dovuta dal cedente/prestatore ed è soggetto alla sanzione da 250 a 10.000 euro in solido con l’acquirente;

3)     le disposizioni di cui ai punti 3) e 4) non si applicano quando i comportamenti non sono conseguenti a meri errori ma dovuti ad intenti evasivi o di frode di cui le parti erano consapevoli: sanzione 90 – 180% dell’imposta;

4)     l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile su operazioni non imponibili o esenti o non soggette non determina applicazione di sanzioni a carico dell’acquirente: l’I.V.A. registrata a vendite e quella registrata in acquisto sarà espunta dalle relative liquidazioni periodiche;

5)     quanto indicato al punto 6) si applica anche nel caso di operazioni inesistenti ma in tal caso la sanzione a carico dell’acquirente è compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro.

 

OPERAZIONI PAESI BLACK LIST

Le operazioni – cessioni di beni e prestazioni di servizi – registrate o soggette a registrazione, effettuate nei confronti o ricevute da soggetti economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati “black list” dovranno essere comunicate (mod. polivalente) per l’anno 2015.

·         con cadenza annuale

·         e se di importo complessivo annuo pari o superiore a 10.000 euro

·         rispetto ad ogni cliente e/o fornitore.

Con il D.M. 18/11/2015 (G.U. 30/11/2015, n. 279) il territorio HONG KONG è stato specificamente escluso dall’elenco degli Stati o territori a regime fiscale agevolato elencati nell’art. 1, co. 1 del D.M. 21/11/2001 e nell’art. 1, co. 1 del D.M. 23/01/2002.

CONTINUA: LA SECONDA PARTE SARA’ TRASMESSA IL……..

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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