I.V.A. – Notizie varie

Set 9, 2016

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Fatture Pubblica Amministrazione: controllo.

Le più incisive modalità di controllo delle anomalie riscontrate sulle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione che dovevano entrare in vigore il 1° agosto 2016 e che avrebbero comportato la procedura di “scarto” dei documenti, sono state rinviate al 1° dicembre 2016.

Detrazione I.V.A. e dati esposti in fattura.

La Corte di Giustizia della UE e la Corte di Cassazione, con il procedimento C-516/14 del 18/02/16 e la sentenza n. 15177 del 22/07/16, tornano sull’argomento dati (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi forniti) esposti nelle fatture di acquisto, sentenziando che le fatture che descrivono in modo generico l’oggetto dell’operazione non sono conformi al dettato normativo (quello nazionale art. 21, 2° co. lett. g/633) e di conseguenza non consentono l’esercizio del diritto della detrazione ai fini I.V.A. e del costo ai fini II.DD.

Ritiro cellulari e tablet a titolo gratuito.

Per effetto del Decreto n. 121/16 (G.U. n. 157, del 7/07/16), a decorrere dal 22 luglio c.a., i punti vendita con superficie superiore ai 400 mq. – distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche – oltre a dover istituire un sistema di informazione per certificare il ritiro dei cellulari e dei tablet usati e inservibili sono anche obbligati a ritirare gratuitamente gli indicati apparecchi.

L’operazione di ritiro non costituisce “acquisto” ai fini fiscali ma può comportare, invece, al fine di vincere la presunzione di acquisto in evasione dettata dall’art. 3, 1° co. del D.P.R. 10/11/97, n. 441 (ex art. 53/633), l’obbligo per l’esercente che ritira il bene di assumerlo in carico con una delle seguenti procedure: annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, oppure in apposito registro di carico (beni di terzi in deposito) non bollato, ovvero nel registro acquisti art. 25/633.

Dall’annotazione, art. 33, 2° co./441, devono risultare l’indicazione delle generalità del cliente, natura, qualità e quantità dei beni e la data di ricezione degli stessi.

Per adesione volontaria, anche i distributori, con punto di vendita con superficie inferiore ai 400 mq. e quelli che operano nel settore dell’e-commerce, possono ritirare i beni osservando le indicate procedure.

Tecnicamente si è in presenza di “rifiuti” e il soggetto che lascia l’apparecchio usato al rivenditore non è obbligato all’acquisto di altro prodotto (similare o no): quindi l’operazione potrebbe essere assimilata a quella del rilascio, in appositi contenitori, di farmaci scaduti nelle farmacie o delle pile esauste in negozi di elettricisti e similari e in questi casi l’esercente non ha alcun obbligo da osservare ai fini fiscali.

Ma nel senso dell’esonero, anche per cellulari e tablet (che possono essere ricondizionati e rivenduti), sarebbe utile una precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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