I.V.A. -Nuovo Codice Doganale Europeo

Set 6, 2016

Print Friendly, PDF & Email

A decorrere dal 1° maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo codice doganale europeo e le Dogane, con la Circolare 19/04/16, n. 8/D, hanno commentato e illustrato le diverse novità emergenti dall’applicazione della nuova normativa.

Per quanto concerne le implicazioni delle nuove disposizioni con la normativa I.V.A. si forniscono le considerazioni che seguono.

A) Sdoganamento merci in importazione.

La procedura di domiciliazione è stata convertita in procedura normale con presentazione delle merci presso il luogo approvato dalla dogana che può essere un magazzino dell’importatore o quello dello spedizioniere doganale delegato, mantenendo la gestione telematica e le facilitazioni in vigore.

Le regole concernenti i diritti di licenza sono state modificate in senso più restrittivo quando, in particolare, l’importatore è licenziatario di marchi di terzi: la base imponibile ai fini I.V.A. ART. 69, 1° co./633, comprende anche i diritti in questione.

Il valore da dichiarare in dogana, nel caso di importazione di beni acquistati a seguito di “vendite a catena”, è il valore dell’ultima vendita avvenuta prima dell’introduzione delle merci nel territorio doganale UE (anche se le merci sono custodite in depositi I.V.A. o doganali o introdotte in temporanea importazione) l’I.V.A. e il dazio se dovuto, si applicano su tale ultimo valore.

B) Cessioni di beni all’esportazione.

L’operatore EXUE, non stabilito in Italia, anche se ha il rappresentante fiscale in Italia, che esporta beni fuori della UE può essere indicato nel campo 2 del DAU (come esportatore) ma la dichiarazione dovrà essere presentata da un dichiarante doganale in rappresentanza indiretta.

L’operatore nazionale che cede beni con clausola EXW o simile ad un operatore EXUE sarà indicato nel campo 2 del DAU (come esportatore) e la dichiarazione potrà essere presentata da un dichiarante doganale in rappresentanza diretta o indiretta.

In questo secondo caso, se l’operatore EXUE è obbligato ad eleggere un rappresentante doganale stabilito nella UE, al fine di espletare gli adempimenti doganali, potrebbero ridursi le responsabilità gravanti sul cedente nazionale.

Le tre ipotesi riportare, tratte dalla pag. 35 del Sole 24Ore, del 12/07/2016 (B. Santacroce e E. Sbandi), descrivono sinteticamente le problematiche concernenti la nozione di “esportatore” e riportano le considerazioni fornite dall’Ag. delle Dogane con la nota 7/07/16, n. 70662.

Infatti, in base alla nuova disposizione è esportatore la persona stabilita nella UE che, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, è titolare di un contratto concluso con il destinatario delle merci nello Stato Terzo e che ha la facoltà di decidere se le merci devono essere trasportate verso una destinazione EXUE, oppure è la persona stabilita nella UE che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere destinate e trasferite EXUE.

Deriva da ciò che un soggetto che nella UE non ha la sede come da statuto o una sede amministrativa o una stabile organizzazione non è “stabilito” nella UE, anche se nella UE si è identificato ai fini I.V.A. nominando un rappresentante fiscale o sia in possesso del codice EORI.

Ma anche un soggetto “stabilito” nella UE potrebbe non essere considerato “esportatore” se non ha il potere di disporre delle merci per la spedizione EXUE, così come avviene nel caso di cessioni franco fabbrica (EXW) ai sensi dell’art. 8, 1° co. lett. b) del D.P.R. 633 e neanche il cessionario, soggetto EXUE non stabilito nella UE, può essere considerato “esportatore” anche se lo stesso è in grado di decidere sulla destinazione delle merci.

In questa situazione occorre nominare un “rappresentante doganale” che agendo in nome proprio ma per conto di altri è titolato ad effettuare l’operazione doganale di esportazione e quindi fornire al cedente nazionale la prova telematica dell’uscita delle merci dal territorio doganale della UE, a conferma del regime di non imponibilità, cui ha assoggettato la relativa cessione.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.

ARTICOLI CORRELATI

Ravvedimento speciale: versamenti entro il 2 aprile

L’istituto del ravvedimento, consente ai contribuenti di poter regolarizzare la propria posizione fiscale con sanzioni ridotte e le recenti proroghe concesse con il cosiddetto “Decreto...

RICERCA