I.V.A. – Regola pro-rata non allineata alla Direttiva CE

Lug 4, 2016

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L’art. 19, 5° co. del D.P.R. 633/72, stabilisce che ai contribuenti che effettuano operazioni imponibili e assimilate (3° co.) e operazioni esenti ai sensi dell’art. 10/633 (con esclusione di quelle di cui ai nn. da 1) a 9) non oggetto dell’attività propria o accessorie a operazioni imponibili), il diritto alla detrazione dell’imposta gravante gli acquisti di beni e servizi e le importazioni spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare deve essere determinato applicando la regola del pro-rata di cui al 1° co. dell’art. 19-bis/633.

La Circolare n. 328 del 24/12/1997, Min. delle Finanze, al punto 3.3.1, 1° capov.               chiarisce che il pro-rata, per determinare l’ammontare dell’I.V.A. detraibile, si applica all’imposta relativa a “tutti gli acquisti” effettuati.

L’art. 17, 1° co. part. 5° della VI Direttiva CE dispone che la detrazione è ammessa con la regola del pro-rata per i soli beni e servizi usati promiscuamente per effettuare operazioni con diritto a detrazione e operazioni esenti senza diritto a detrazione.

Il 3° co. del citato art. 17, nell’indicare alcune deroghe a tali modalità di calcolo, consente agli Stati membri di ottenere specifica autorizzazione al fine di poter applicare le regole del pro-rata relativamente a tutti gli acquisti utilizzati per tutte le operazioni effettuate a valle.

In riferimento ad una controversia insorta tra una impresa nazionale e l’Agenzia delle Entrate, la Comm. Tributaria Regionale di Roma (Ord. 5/05/15, n. 353/22/15) ha sollevato la questione di legittimità della norma interna rispetto alla Direttiva CE e l’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle sue conclusioni (causa C-378/15) del 29/06/16, ha proposto alla Corte di Giustizia di dichiarare incompatibile il metodo di calcolo del pro-rata, così come stabilito dalla norma interna italiana.

L’Avvocato generale, nelle conclusioni, esprime l’avviso che la deroga concerne unicamente i beni e i servizi ad utilizzazione promiscua e non tutti gli acquisti, fondando il suo convincimento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Se le conclusioni dell’Avvocato generale saranno accolte dalla Corte di Giustizia la norma nazionale, con effetti anche retroattivi, dovrà essere rivista e comporterà modifiche sostanziali anche a quanto dispone l’art. 36, del D.P.R. 633, in tema di separazione facoltativa delle attività esercitate.

Saranno comunicate le ulteriori notizie e/o disposizioni che perverranno sull’argomento.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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