I.V.A. – Reverse charge in edilizia: chiarimenti

Gen 11, 2016

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Con la Circolare n. 37/E, del 22/12/15, la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti, in materia di pratica applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, di cui all’art. 17, 6° co. lett. a-ter del D.P.R. 633/72, emersi nel corso di vari incontri tenuti con le associazioni di categoria.

In premessa è utile ricordare che la circolare precisa che per le questioni esaminate, potendo sussistere profili di incertezza interpretativa, non saranno sanzionati eventuali difformi comportamenti adottati dai contribuenti, limitatamente alle ipotesi non rientranti nell’ambito di frode fiscale.

Si fornisce una sintesi delle problematiche affrontate nel documento di prassi.

Unico contratto di appalto comprendente prestazioni di manutenzione straordinaria (art. 3, co. 1° lett. b del D.P.R. 380/01) e servizi di cui alla lett. a-ter art. 17, 6° co./633.

Coerentemente a quanto precisato con la Circ. 14/E/2015 nel caso di intervento edilizio di frazionamento e accorpamento di unità immobiliari (art. 17, 1° co. D.L. 12/09/14 n. 133 – L. 164/14), comprensivo anche di prestazioni di cui alla lett. a-ter, art. 17/633, trovano applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo dell’inversione contabile all’intero corrispettivo dell’appalto.

Unico contratto di appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio.

La demolizione è funzionale alla realizzazione del nuovo edificio e l’intero corrispettivo è soggetto ad I.V.A. secondo le modalità ordinarie.

Fornitura con posa in opera e/o prestazioni di servizi.

E’ determinante la volontà  delle parti, così come si desume dal relativo contratto. Se i servizi resi si limitano alla pura e semplice posa in opera del bene, senza alcuna modifica o alterazione o adattamento del bene alle esigenze del cliente, si è in presenza di una prestazione.

Il rapporto prezzo del bene e quello del servizio è un dato obiettivo di cui si può tener conto, ma non è determinante.

Quando lo scopo principale del contratto è rappresentato dalla cessione del bene e il servizio è esclusivamente diretto ad adattare il bene ma senza modificarne la natura il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera.

Per stabilire se sia prevalente l’obbligo di dare rispetto a quello di fare, occorre far riferimento alle condizioni contrattuali.

Se la volontà è quella di addivenire ad un risultato nuovo o diverso rispetto al complesso dei beni utilizzati è assorbente la prestazione di servizio.

Si ha appalto e quindi servizio quando la fornitura del materiale costituisce semplice mezzo per produrre l’opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio in quanto è il servizio che, qualitativamente, assume determinante valore.

Servizi resi a parcheggi; derattizzazione, spurgo fosse biologiche, tombini, rimozione neve.

parcheggi: sono soggetti a reverse charge i servizi di cui alla lett. a-ter/17, aventi ad oggetto interventi su parcheggi interrati nell’edificio e/o collocati sul lastrico solare dello stesso in quanto costituenti parte integrante dell’edificio;

derattizzazione, spurgo fosse biologiche, tombini e rimozione neve: queste attività sono comprese nei codici ATECO 81.29.10 – 37.00.00 – 81.29.91 e, pertanto, non rientrando nei codici 81.21.00 – 81.22.02: i relativi servizi non sono soggetti ad inversione contabile.

Servizi resi ad impianti posizionati in parte esternamente e in parte internamente all’edificio.

Ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile, art. 17, 6° co. lett. a-ter/633.

Per esemplificare, la Circolare indica alcune ipotesi nelle quali si applica il meccanismo in questione:

impianto di videosorveglianza perimetrale con centrale interna e telecamere esterne;

impianto citofonico con apparecchiature collocate all’esterno;

impianto di climatizzazione con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio;

impianto idraulico con tubazioni esterne.

Manutenzione e riparazione impianti.

L’Istituto Nazionale Statistica, allo scopo interpellato, ha precisato che il codice ATECO 43.29.09 – “Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (non classificati altrove)” – comprende anche le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti così come tali prestazioni sono da comprendere in tutti i codici della divisione 43 “Lavori di costruzione specializzati”. Pertanto le prestazioni in questione – anche se non indicate dai codici ATECO della divisione 43 – sono soggette ad inversione contabile.

Impianti fotovoltaici.

L’attività di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tali impianti integrati o semi integrati agli edifici (sul tetto degli edifici) è soggetta ad inversione contabile, così come la stessa attività riferita ad impianti “a terra” sempre che questi ultimi, anche se collocati all’esterno, siano funzionali o serventi all’edificio e realizzati su aree di pertinenza dell’edificio, sempreché non siano accatastati come unità immobiliari autonome.

Precisa la Circolare che l’installazione di tali centrali sul lastrico o su aree di pertinenza di un edificio, accatastate autonomamente in cat. D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte del sottostante edificio non è da assoggettare all’inversione contabile.

 

SEGUE: LA SECONDA PARTE SARA’ TRASMESSA IL 12/01/2016.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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