I.V.A. – Rimborsi trimestrali prioritari

Mag 16, 2016

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Il Ministero dell’Economia ha integrato l’art. 1, 1° co. del D.M. 22/03/07 includendo tra i soggetti aventi diritto al rimborso “prioritario” del credito I.V.A. anche i contribuenti che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi di cui all’art. 17, 6° co. lett. a-ter) del D.P.R. 633/72.

Questi operatori, esercenti le attività di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici, a decorrere dal 1/01/15 (L. 190/14) quando prestano gli indicati servizi nei confronti di soggetti passivi d’imposta devono emettere fatture soggette ad inversione contabile ai sensi del citato art. 17/633: ciò comporta l’emersione di situazioni di credito costante.

La modifica si applica dal secondo trimestre del corrente anno e, pertanto, potranno essere presentate richieste di rimborso prioritario infrannuale (mod. TR) nel mese di luglio p.v. da parte dei contribuenti che nel trimestre in questione (o in quello successivo) sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

prevalente effettuazione nel trimestre di queste operazioni che dovrebbero sommarsi a quelle di subappalto in edilizia (lett. a, 6° co. art. 17/633);

rimborso avente i presupposti dell’aliquota media;

attività esercitata da almeno tre anni;

rimborso trimestrale di almeno 3.000 euro (annuale di almeno 10.000 euro);

rimborso almeno pari al 10% dell’I.V.A. acquisti e importazioni del trimestre di riferimento.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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