I.V.A.: Utilizzo di stand espositivi e deposito merci in Stati membri UE

Set 7, 2016

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In virtù dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2017, della nuova disciplina concernente i criteri della territorialità ai fini I.V.A. per i “servizi immobiliari” la Commissione Europea ha fornito alcuni chiarimenti con la nota pubblicata il 26/10/15.

Le interpretazioni fornite hanno principalmente lo scopo di rendere uniforme nell’ambito UE la tassazione di tali servizi ma, trattandosi di avvertenze non vincolanti, ogni Stato membro può adottarle e applicarle osservando propri criteri.

Tra i servizi immobiliari sono da comprendere la messa a disposizione di stand in fiere ed esposizioni e l’utilizzo di spazi e/o porzioni di edifici al fine di deposito beni.

La messa a disposizione di stand fieristici al fine di partecipare a mostre, fiere e simili manifestazioni che si tengono in altri Stati membri, in base al contenuto dei relativi contratti stipulati tra le parti, comporta l’applicazione di modalità impositive diverse:

a)    messa a disposizione dello stand con uno o più servizi accessori quali energia, riscaldamento, condizionamento, etc. è considerata prestazione relativa all’immobile, soggetta all’I.V.A. dello Stato del prestatore ove si tiene la manifestazione;

b)    messa a disposizione dello stand, con o senza la progettazione e realizzazione dello stesso, con uno o più servizi correlati quali trasporto o magazzinaggio dei beni inclusa la relativa assicurazione, pubblicità, sorveglianza, telefono, internet e simili è considerata prestazione generica, soggetta all’I.V.A. dello Stato del committente con il meccanismo del reverse-charge;

c)    l’esclusiva messa a disposizione di uno spazio, senza alcun servizio accessorio e correlato è considerata prestazione relativa all’immobile soggetta ad I.V.A. come nel caso a) anzidetto;

d)    l’acquisto autonomo di servizi accessori o correlati forniti non dal gestore dell’evento ma direttamente da altri prestatori al committente segue le regole proprie di ciascun servizio fornito;

e)    la progettazione con realizzazione dello stand espositivo, finalizzata esclusivamente alla trasmissione di messaggi pubblicitari, concernenti i prodotti o i servizi proposti dall’espositore, è considerata prestazione pubblicitaria, soggetta alla regola indicata al punto b) che precede;

f)     la locazione dello stand quale bene mobile, da utilizzarsi da parte del committente in occasione di più eventi, anche in Stati membri diversi, è una prestazione generica, alla quale si applica la regola di cui al punto b) anzidetto.

Altrettanto articolato è il trattamento I.V.A. da applicarsi alle prestazioni consistenti nel consentire l’utilizzo di spazi e/o di porzioni di edifici esistenti in altri Stati UE fornite da soggetti passivi UE ad operatori nazionali, al fine di deposito beni, in genere merci.

L’art. 47 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che il luogo delle prestazioni relative a un bene immobile……… inclusa la concessione del diritto di utilizzazione dello stesso……. è il luogo in cui è situato il bene.

La Circolare n. 22, 22/06/11, Ag. delle Entrate richiama anche l’art. 1766 c.c. ricordando che “il deposito è un contratto con il quale una parte riceve cose mobili con l’obbligo di custodirle e di restituirle in natura”.

In conseguenza diventa determinante la volontà delle parti, come si desume dal relativo contratto e pertanto:

a)    se al committente è riservato il diritto esclusivo di utilizzare un ben determinato spazio o una specifica porzione di un edificio, in relazione alle sue esigenze per tutta la durata del contratto si è in presenza di una prestazione immobiliare soggetta all’imposta, applicata dal prestatore, dello Stato membro ove è ubicato lo spazio o l’edificio;

b)    invece, se al committente non è riservato alcun diritto di accedere alla parte dell’immobile nel quale sono stati stoccati i beni e l’immobile (nel quale i beni sono stoccati) non costituisce l’elemento essenziale e indispensabile del servizio fornito – così come si desume dal relativo contratto – la prestazione può essere considerata generica e, pertanto, soggetta all’imposta dello Stato membro del committente, soggetto passivo, da applicarsi con la regola del reverse-charge.

 

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

 

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