I.V.A. – Versamento acconto I.V.A.

Dic 2, 2015

Print Friendly, PDF & Email

Scade il prossimo 28 dicembre il termine per effettuare il versamento, su mod. F24  telematico (codice 6013 – mensili e 6035 – trimestrali), dell’acconto I.V.A. riferito al mese di dicembre (mensili) o al 4° trimestre (trimestrali per legge o per opzione), del corrente anno.

I metodi alternativi per determinare l’importo da versare (che può essere anche compensato) sono:

STORICO: pari all’88% dell’I.V.A. versata per il dicembre 2014 o per il 4° trimestre 2014 (o Dichiarazione Annuale I.V.A. 2014 per i trimestrali per opzione)

PREVISIONALE: pari all’88% dell’I.V.A. che si prevede di dover versare per il dicembre 2015 o per il 4° trimestre 2015 (o Dichiarazione Annuale I.V.A. 2015 per i trimestrali per opzione);

OPERAZIONI EFFETTUATE: pari al 100% della differenza fra l’I.V.A. delle operazioni attive effettuate, anche se non fatturate, oppure fatturate ma non ancora registrate entro il 20 dicembre 2015 (dal 1/10 al 20/12/15 per i trimestrali) e l’I.V.A. detraibile come da fatture di acquisto e/o bollette doganali registrate entro il 20/12/15. In questa ipotesi occorre eseguire nel registro fatture emesse, o corrispettivi (o riepilogativo) una vera e propria annotazione di liquidazione. Se la liquidazione è a credito non si effettuerà ovviamente il versamento.

I soggetti “mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità I.V.A. e che hanno optato ai sensi dell’art. 1, com. 3 del D.P.R. 23/03/98, n. 100 per effettuare le liquidazioni I.V.A. con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente, possono determinare l’acconto in misura pari al 66% dell’I.V.A. dovuta per la liquidazione del mese di dicembre, in base alle annotazioni eseguite nel mese di ottobre 2015.

I soggetti trimestrali ex D.M. 366/2000 e D.M. 370/2000,esercenti attività di telecomunicazione, cessione e concessione di diritti di utilizzazione o comunque connessi ai servizi anzidetti; gli esercenti attività di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano; del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, fognatura e depurazione e quelli che gestiscono il servizio delle lampade votive, che nell’anno 2014 hanno versato I.V.A. per un ammontare superiore a € 2.000.000,00, determinano l’acconto nella misura del 97% dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti (o che dovevano essere stati eseguiti) per i precedenti trimestri dell’anno 2015: L. 14/04/2005, n. 80.

Le soc. controllanti e controllate, che hanno optato per applicare l’I.V.A. di Gruppo, determinano l’ammontare dell’acconto osservando le norme dettate dall’art. 6 della L. 29/12/90, n. 405.

E’ opportuno ricordare che:

nei casi in cui l’acconto sia determinato in riferimento al metodo B) o C), assumono rilevanza ai fini del calcolo dell’acconto, anche le fatture differite concernenti operazioni effettuate nel mese di dicembre 2015 (metodo B) o fino al 20 dicembre 2015 (metodo C);

l’importo su cui calcolare la percentuale dell’88% (o del 100%) deve tener conto anche dell’imposta relativa agli acquisti soggetti alle regole dell’autofattura (art. 17/633), del reverse-charge (p.e. acquisti intraue, acquisti interni di oro industriale, di rottami, immobili strumentali per natura, etc.), registrata a vendite.

L’acconto non dovrà essere versato da coloro che:

dovrebbero versare un importo inferiore a € 103,29;

nell’anno 2014 hanno chiuso dicembre (o il 4° trimestre o la Dich. Annuale) a credito (senza tener conto dell’acconto versato);

nell’anno 2015 sono certi di chiudere dicembre (o il 4° trim. o la Dich. Annuale) con un credito;

nell’anno 2015 hanno iniziato l’attività, indipendentemente dal regime scelto;

nell’anno 2015 (mensili entro il 30/11, trimestrali entro il 30/09) hanno cessato l’attività;

nell’anno 2015 hanno applicato il regime agevolato dei “contribuenti minimi” (vecchio o nuovo regime) o quello delle nuove iniziative, ex L. 388/2000, o quello forfetario ex L. 398/91;

produttori agricoli, nel 2015 hanno cessato di applicare il regime speciale agricolo (art. 34/633);

produttori agricoli, in regime di esonero (V/Affari fino a € 7.000);

esercitano attività di intrattenimento e che operano ai sensi dell’art. 74, 6° com./633 anche se nel 2015 hanno optato per il regime ordinario I.V.A.;

operano con il regime di cui alla L. 398/91 (associazioni e società sportive dilettantistiche e associazioni non lucrative);

sono estinti per fusioni o incorporazioni effettuate entro il 30/11/15 (mensili), ovvero entro il 30/09/15 (trimestrali);

imprenditori individuali, che hanno affittato la loro unica azienda entro il 30/11/15 (mensili) o il 30/09/15 (trimestrali);

sono rappresentanti fiscali “leggeri” di operatori UE;

sono raccoglitori o rivenditori di rottami, stracci, carta da macero, etc., ex art. 74/633;

sono soggetti estraue identificati in Italia, ex art, 74-quinquies/633.

Si ricorda che con Risoluzione n. 157/E, del 23/12/04, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i contribuenti trimestrali per opzione il dato storico è costituito dalla somma dell’imposta versata a titolo di acconto e di quella a saldo dovuta al netto della maggiorazione degli interessi (1%) dovuti in sede di Dich. Annuale.

 

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.

ARTICOLI CORRELATI
RICERCA