LEGGE DI BILANCIO 2021 – AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE DEL TURISMO

Gen 7, 2021

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La Legge di Bilancio 2021, approvata recentemente dal Parlamento, contiene due principali agevolazioni fiscali relative al settore del turismo, uno dei settori maggiormente colpiti dalle ripercussioni economiche negative causate dalla pandemia Covid-19. La prima misura riguarda l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU per il 2021 per specifiche tipologie di immobili, l’altra estende il credito d’imposta locazioni per determinati soggetti con una proroga temporale.

Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021

Ai commi 599, 600 e 601 della Legge di bilancio è previsto che la prima rata dell’IMU 2021 non sia dovuta con riferimento alle seguenti tipologie di immobili:

  • Agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • Agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • Agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • Agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

Il credito di imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo viene esteso:

  • Limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
  • Fino al 30/04/2021.

Si interviene quindi sul comma 5 dell’articolo 28 del DL 34/2020 includendo nella platea dei beneficiari anche le agenzie di viaggio e i tour operator, prevedendo che per questi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa pagina non appena disponibili.

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