Licenziamenti collettivi: sentenza della Corte Europea e riflessi sulla disciplina italiana

Dic 2, 2015

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Premessa

La Corte di  Giustizia dell’Unione Europea è tornata a pronunciarsi in tema di licenziamenti collettivi, dopo l’intervento che, nel 2014 (1), condusse ad una sostanziale modifica della normativa italiana in materia di licenziamenti collettivi che portò  all’inclusione dei dirigenti nella procedura di licenziamento collettivo.

La sentenza, pur non determinando mutamenti di rilievo all’interno dell’ordinamento italiano, è interessante sotto  tre profili.  

 

Computabilità dei  lavoratori  a termine

La Corte pone il principio della computabilità dei lavoratori assunti a termine  ai fini della determinazione del numero dei lavoratori “abitualmente” impiegati nello stabilimento soggetto a licenziamento collettivo.

Il principio dettato dalla Corte è in linea con quanto disposto dalla normativa italiana (2): la norma, infatti, prevede  “salvo che sia diversamente disposto” – la computabilità dei lavoratori a termine “ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti”.

 

Natura del licenziamento

Un ulteriore profilo affrontato  dalla Corte di Giustizia conferma quanto già stabilito dai nostri giudici di legittimità con riferimento alla natura “tecnica” che devono rivestire i cinque licenziamenti (3) affinché sia configurabile un licenziamento collettivo: il termine licenziamento va inteso nel senso tecnico che gli attribuisce il vigente assetto ordina mentale: specifico  evento che si concreta in un atto unilaterale di espulsione del lavoratore intimato dal datore di lavoro.

Il licenziamento non può essere parificato a qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzione concordata, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti. 

 

Assimilabilità della risoluzione consensuale al licenziamento

La terza questione pregiudiziale sulla quale la Corte si pronuncia è particolarmente interessante.

La Corte statuisce che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di licenziamento.  

Pertanto una risoluzione consensuale, determinata dalla modifica unilaterale, da parte del datore di lavoro, degli elementi essenziali del contratto, rientrerà nella fattispecie del licenziamento.

 

a cura di Francesca Nocentini

 

Note

(1) C-596/12

(2) art. 27 D.Lgs. 81/2015

(3) richiesti dall’art. 24 della legge 223/91

 

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