Con la Decisione n.1/2016 del 28 aprile, il Comitato Congiunto UE-EFTA ha apportato le opportune modifiche alla Convenzione sul transito comune del 20 maggio 1987, per uniformarla alle innovazioni introdotte al nuovo regime del transito dal Codice Doganale dell’Unione ( Reg. UE n°952/2013), in vigore dal 1° maggio del 2016.
Oltre alle modifiche terminologiche (transito comunitario- transito unionale; Comunità –Unione; obbligato principale -titolare del regime; carattere comunitario delle merci-posizione doganale di merci unionali ecc.) sono presenti anche numerose modifiche di contenuto (i sigilli doganali o le misure di identificazione delle merci diventano obbligatori; l’elenco delle merci che presentano rischi di frode è stato soppresso;in caso di incidenti durante la circolazione, il trasportatore è tenuto ad annotare il documento ed a presentarlo insieme alle merci, all’autorità doganale più vicina al luogo dell’incidente;un itinerario vincolante può essere prescritto per qualsiasi tipo di merci;uso di una garanzia globale ovvero l’esonero dalla garanzia;l’uso di sigilli di modello particolare; ecc.
I nuovi modelli dei certificati di garanzia sono riportati negli allegati C5 e C6 dell’appendice III della CTC, mentre quelli relativi alle fidejussioni sono riportati negli allegati C1 e C2.
Infine per quanto attiene all’esonero a prestare garanzia, l’art13 dell’appendice I della CTC stabilisce i seguenti casi:
1) merci trasportate via aerea con regime basato su manifesto elettronico,
2) merci trasportate sul Reno o sul Danubio;
3) merci trasportate via ferrovia o via aerea e si utilizza il regime con supporto cartaceo per autorizzazioni concesse anteriormente al 1° maggio 201
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