La nuova disciplina degli ammortizzatori sociali

Dic 3, 2015

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Premessa
I lavoratori beneficiari dell'integrazione salariale devono avere, alla data di presentazione della domanda, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva.
Per "effettivo lavoro" si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro (a prescindere dalla loro durata oraria), i periodi di ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria.
Il campo di applicazione è la singola unità produttiva interessata dall'integrazione salariale, salvo due casi:
˗ il trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. in cui il requisito deve essere accertato anche con riferimento al periodo trascorso presso l'imprenditore alienante;
˗ il cambio d'appalto, in cui il requisito deve essere verificato tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata, a prescindere dal fatto che si sia verificato un mutamento del datore di lavoro.

Lavoratori Beneficiari e Campo di Applicazione
La durata massima complessiva degli interventi di integrazione salariale non può superare 24 mesi in un quinquennio mobile (ad eccezione del Contratto di Solidarietà che si computa nella misura della metà per i primi 24 mesi, quindi arrivando a 36).
Il quinquennio decorre dal 24 settembre 2015 e pertanto i trattamenti richiesti prima si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
Il calcolo del quinquennio mobile avviene come segue: si considera la prima settimana di richiesta prestazione e, a ritroso, si valutano le 259 settimane precedenti. Se in tale arco temporale sono già state autorizzate 104 settimane (24 mesi), il trattamento non può essere richiesto.
Questo conteggio deve essere effettuato per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta.

Quinquennio Mobile
Di seguito riportiamo alcuni esempi:
– 12 mesi di CIGO + 12 mesi di CIGS = ok 24 mesi;
– 12 mesi di CIGO + 24 mesi di CdS = ok 36 mesi;
– 12 mesi di CIGS + 24 mesi di CdS = ok 36 mesi;
– 36 mesi di CdS = ok 36 mesi;
– 6 mesi di CIGO + 12 mesi di CdS = possibili altri 12 mesi di CIGS oppure 18 mesi di CdS.

Unità Produttiva
Il limite di durata massima delle integrazioni salariali si fonda sul concetto di unità produttiva e la circolare Inps riepiloga gli elementi da valutare per la sua individuazione.
L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma (ovvero in cui vi sia svolgimento di attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa).

Contribuzione Addizionale: Esclusioni
La contribuzione addizionale non è dovuta per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili, nonché dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale.

Rapporto con la malattia
Il principio di prevalenza della CIG sulla malattia contenuta nel decreto, in realtà non sposta i precedenti orientamenti dell'Istituto secondo i quali:
– malattia durante una CIG a zero ore = prevale la CIG;
– malattia precedente a una CIG a zero ore = prevale la CIG (se tutto il personale dell'ufficio, reparto, squadra è sospeso) o prevale la malattia (se non è sospeso tutto il personale dell'ufficio, reparto, squadra);
– malattia precedente o durante una CIG a riduzione di orario = prevale la malattia.

Termini di applicazione e causali
La nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma, quindi operativamente sulle domande di CIGO presentate dal 24 settembre 2015, anche se hanno a oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti alla suddetta data.
Le causali e gli elementi di valutazione delle domande saranno oggetto di un maggiore approfondimento in un successivo decreto ministeriale che sarà emanato per guidare le sedi Inps nella concessione delle domande.

Biennio mobile e limite massimo ore autorizzabili
La durata massima di 52 settimane nel biennio mobile non viene modificata e si conferma il criterio del computo a giorni. Il carattere di specialità della norma non la rende applicabile al limite complessivo di 24 mesi nel quinquennio mobile.
Il limite massimo di ore autorizzabili nel periodo costituisce una novità rilevante, il decreto afferma che: "non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale".
L'Inps fornisce in merito alcuni chiarimenti:
– il limite si applica solo sulle domande successive al 24 settembre 2015;
– le ore lavorabili si intendono tutte quelle teoricamente lavorabili;
– dal massimo di ore autorizzabili devono essere scomputate le ore di CIGO utilizzate dopo il 24 settembre 2015.

Fase sindacale
Per quanto riguarda la preventiva fase di informazione e consultazione sindacale la riforma non prevede innovazioni sostanziali.
L'Istituto, inoltre, ritiene che la norma non precluda all’impresa la possibilità di conferire mandato alle associazioni territoriali – in base ai principi generali di rappresentanza – per l'attivazione di tale fase.
Il procedimento di presentazione della domanda presenta, invece, importanti novità, destinate ad avere un significativo impatto operativo.
Il nuovo termine di presentazione della domanda è, infatti, di 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e viene specificato che nel computo si esclude il giorno iniziale e, qualora la scadenza coincida con una festività, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Inizialmente l'Inps, in attesa di un'implementazione delle procedure informatiche, calcolerà il termine dal lunedì della prima settimana richiesta, ma accetterà un'autocertificazione dell'azienda che vada a indicare la diversa decorrenza.
L'Inps, infine, precisa che per gli eventi intervenuti tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della circolare Inps, il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 2 dicembre 2015.

Contatto
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Veronica Rovai
055 2707.277

Paola Sini
055 2707.247
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