Nuove disposizioni in material di SISTRI: considerazioni sul D.M. 78/2016

Giu 9, 2016

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Premessa
Il Decreto Ministeriale 78/2016, in vigore dall’8 giugno 2016, abroga il precedente D.M. 52/2011, e contiene disposizioni che riguardano il sistema attualmente operativo del SISTRI (senza tuttavia modificare il termine del  31/12/16 relativo al così detto "doppio binario" e non vigenza delle sanzioni sul non corretto utilizzo del Sistri), mentre all'art. 23, riporta i criteri generali di cui il futuro concessionario dovrà tener
conto nella declinazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

SISTRI attualmente operativo
Nell’analizzare le disposizioni riferite al SISTRI attuale, riteniamo opportuno distinguere tra le disposizioni che hanno effetti sull’iscrizione e versamento del contributo (fattispecie per le quali le sanzioni sono oggi in  vigore – nota 1) e le disposizioni che incidono sul corretto utilizzo del sistema attuale (nota 2).

Anche in considerazione del fatto che Confindustria ha, a più riprese, segnalato la necessità di superare quanto prima il sistema attuale, evitando ulteriori costi a carico delle imprese, riteniamo opportuno evidenziare unicamente le disposizioni che hanno effetto sull’obbligo di iscrizione e relativo versamento del contributo.

Più in dettaglio, il regolamento:

specifica ulteriormente i soggetti obbligati oggi all’iscrizione, sempre con riferimento ai soli rifiuti pericolosi (art.4), e fornisce ulteriori chiarimenti sul pagamento del contributo annuale (art. 7), mantenendo gli importi già in essere senza alcuna variazione (allegato 1); fornisce una definizione di “dipendente” (art. 1); disciplina le procedure di adesione al SISTRI (art. 6).

Rimangono invece sostanzialmente invariate le procedure operative, le quali continuano  ad essere caratterizzate dalle criticità più volte segnalate da Confindustria,   ovvero dispositivi USB/Black box, mancanza della trasmissione in asincrono, mancato raccordo con la normativa primaria (nota 3).

Approfondimenti
Soggetti obbligati all’iscrizione a SISTRI
Il nuovo decreto riprende i contenuti dei precedenti decreti ministeriali relativi a SISTRI e lascia invariato l’attuale campo di applicazione, rimanendo quindi applicabile ai soli rifiuti pericolosi per (nota 4):

1) i  produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che occupano più di dieci dipendenti (nota  5), con riferimento ai soli rifiuti speciali derivanti da:
-attività di costruzione, demolizione e scavo;
-lavorazioni industriali;
-lavorazioni artigianali;
-attività commerciali;
-attività di servizio;
-attività sanitarie;

2) i trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi, con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali alla categoria 2-bis (trasporto dei propri rifiuti fino a 30 kg/litri al giorno), solo se obbligati in quanto produttori iniziali, cioè solo se occupano più di dieci dipendenti (nota 6);

3) i trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi, con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali alla categoria 5 (trasporto dei propri rifiuti per quantità superiori a 30 kg/litri al giorno – nota 7);

4) i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi:
-i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti pericolosi sul territorio nazionale o in partenza dall’Italia verso l’estero;
-i soggetti dell’intermodalità (terminalisti, operatori logistici degli scali  ferroviari,  ecc.) che detengono i rifiuti speciali pericolosi in attesa della loro presa in carico da  parte del vettore successivo (treno, nave, gomma);

5) coloro che trattano, recuperano, smaltiscono rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi;

6) coloro che producono rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero o di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, definiti come “nuovi produttori”;
7) coloro che effettuano intermediazione e commercio di rifiuti speciali e urbani pericolosi.

Attuali modalità di utilizzo di SISTRI
Fino all’emanazione dei decreti ministeriali che definiranno le nuove modalità di  accesso ed utilizzo del sistema di tracciabilità, il nuovo decreto conferma le attuali modalità di utilizzo di SISTRI, cui si accede utilizzando i dispositivi USB. Per la  tracciabilità dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi rimane previsto l’utilizzo delle black box.

Le procedure di utilizzo di SISTRI rimangono quelle oggi definite dai manuali e dalle  guide rese disponibili sul sito di SISTRI, sebbene sia prevista la loro formale approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente.

Applicazione delle sanzioni relative a SISTRI
Il  nuovo  decreto  non  interviene  sul  sistema sanzionatorio  di SISTRI. Rimane  quindi  ad  oggi  soggetto  a sanzioni solo la mancata/non corretta iscrizione  ed  il mancato/non corretto versamento del contributo annuale (nota  8).  Fino  al  31  dicembre  2016 non si applicano le sanzioni per il mancato  o  non corretto utilizzo di SISTRI, essendo ancora obbligatoria (e soggetta  al  relativo  sistema  sanzionatorio)  la  tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto cartacei (nota 9).

Il futuro sistema di tracciabilità dei rifiuti
Caratteristiche del sistema
Accogliendo  i ripetuti rilievi mossi da Confindustria circa la complessità e  la  non  applicabilità  del  sistema SISTRI alla reale operatività delle imprese  per  la  gestione dei rifiuti, il decreto delinea, all’art. 23, le caratteristiche  del  sistema di tracciabilità che dovrà essere predisposto dal futuro concessionario, una volta definito il giusto quadro normativo di riferimento.

Il sistema dovrà prevedere:
a) la   razionalizzazione   e   la   semplificazione   del    sistema, attraverso l'abbandono  degli  attuali dispositivi USB e black box (nota  10)  e  l'individuazione   di   strumenti  idonei  a  garantire l'efficace  resa  del  servizio  di  tracciabilità  dei  rifiuti, nel rispetto  di  quanto  previsto  dalla direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti) e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) la  tenuta  in  formato  elettronico   dei   registri  di  carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona  dei  relativi  dati (nella logica di  superare  l’attuale modalità di compilazione del sistema in tempo reale),  nonché   la  generazione  automatica  del MUD, ai fini della   dematerializzazione della corrispondente documentazione;

c) la semplificazione  degli   obblighi   informativi   alle   imprese attraverso l'interazione e il coordinamento con banche  dati  in  uso alla  pubblica   amministrazione,  garantendo, per quanto  possibile, l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili;

d) la  garanzia  di   interoperabilità   con   i   sistemi   gestionali utilizzati dalle imprese, dalle  associazioni  di  categoria  e  loro società  di servizi e  realizzazione  di  specifici  sistemi  per  le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;

e) la sostenibilita' dei costi;

f) la  messa  a  disposizione  di  adeguati  strumenti di assistenza  e formazione per le imprese.

Affidamento del sistema
L’articolo 11, comma 9bis, del Decreto Legge 101/2013 dispone che, entro il 30  giugno 2015, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  anche  avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle  relative  procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei   relativi   rapporti,  avvia  le  procedure  per  l'affidamento  della concessione  del  servizio  nel  rispetto  dei criteri e delle modalità di selezione  disciplinati dal codice degli appalti, e dalle norme dell'Unione europea  di  settore, nonche' dei principi di economicità, semplificazione,
interoperabilita'   tra   sistemi   informatici  e  costante  aggiornamento tecnologico (nota 11).

In  attuazione  di questa disposizione, il 26 giugno 2015  Consip S.p.A. ha pubblicato su proprio sito, il bando di gara a procedura ristretta (nota 12).

All'aggiudicatario  viene  richiesta  la  presa  in  carico  e gestione del sistema attualmente operativo e l’evoluzione del sistema informatico.

Per  quel che riguarda lo stato di avanzamento, secondo quanto riferito dal Sottosegretario all’Ambiente, On. Velo, il 28 aprile 2016 in Parlamento, la fase  di  pre-qualifica  si  è  conclusa il 16 ottobre  con l’ammissione di tutti i richiedenti e sono in corso di valutazione le offerte pervenute dai partecipanti  alla  gara.  "Il termine per la conclusione della procedura e l’aggiudicazione della gara scadrà nel mese di settembre 2016".

Attività di Confindustria
Tutto  ciò  premesso, Confindustria continuerà a seguire la definizione del nuovo  sistema  di  tracciabilità  dei  rifiuti  e  la  sua  messa a regime intervenendo sul Ministero dell’Ambiente affinché:
-venga  definito,  con  largo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del 31 dicembre  2016,  il  crono programma che porti al superamento del SISTRI attuale  e  siano  definiti gli adempimenti amministrativi nel frattempo richiesti agli operatori per garantire la tracciabilità dei rifiuti;
-venga  assicurato  che  la   nuova  procedura  di tracciabilità che sarà definita  dal  futuro  concessionario sarà resa obbligatoria e vincolante per  gli  operatori  solo  dopo  una  adeguata  sperimentazione  con gli operatori e le associazioni di categoria.
In  attesa  che  si  completi  tale  processo,  Confindustria trasferirà al Ministero  l’esigenza  di  rinviare  tempestivamente  l’applicazione  delle sanzioni  per il non corretto utilizzo dell’attuale SISTRI, qualora i tempi di  realizzazione del nuovo sistema non fossero compatibili con la scadenza della  non  applicabilità delle sanzioni, oggi fissata al 31 dicembre 2016;
-continuerà  inoltre  a  chiedere  la sospensione del contributo per evitare ulteriori costi a carico delle imprese legati all’attuale sistema.

Note
Nota  1  –  Le  sanzioni  oggi applicabili  a SISTRI sono definite all’art. 260-bis del d.lgs. 152/2016, comma 1 e 2.
Nota 2 – Le sanzioni relative all’utilizzo di SISTRI sono definite all’art. 260-bis  del  d.lgs. 152/2016, comma 3 e seguenti, e art. 260ter del d.lgs.152/2016; non sono applicabili fino al 31 dicembre 2016
Nota  3 – Su quest’ultimo aspetto, si segnala, a titolo esemplificativo: il disallineamento  tra  le  modalità  di gestione dei rifiuti in transito nei porti  e  negli  scali  ferroviari  (art.  193  del  d.lgs.  152/2006),  il riferimento  generico agli impianti di gestione dei rifiuti urbani (art. 15 del  dm  78/2016),  il riferimento al trasporto transfrontaliero di rifiuti non pericolosi con l’allegato VII del regolamento 1013/2006 ancora presente nel dm 78/2016.
Nota   4  –  L’individuazione  dei  soggetti  obbligati  all’iscrizione  ed all’utilizzo  di  SISTRI è contenuta nell’art. 188-ter, comma 1, del d.lgs.152/2006  –  a  seguito  della  modifica apportata dal d.l. 101/2013 – come meglio specificato con d.m. 24 aprile 2014.
Nota  5  –  Nel  calcolo  dei dipendenti devono rientrare tutti gli addetti dell’impresa,  considerando  tutte  le  unità  locali, anche quelle che non producono  rifiuti  pericolosi.  L’articolo  1, comma 1, lettera c), del dm 78/2016  conferma  che sono da computare tutti gli addetti con posizione di lavoro:
– dipendente  a  tempo pieno o  a tempo parziale, anche se temporaneamente assente per malattia, maternità, ecc.;
– indipendente, cioè con contratto di lavoro autonomo, con caratteristiche di continuità
I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue per le giornate effettivamente retribuite. La frazione si arrotonda all’intero superiore o inferiore più vicino.
Nota 6 – Vd nota precedente
Nota 7 – Il chiarimento è stato introdotto all’articolo 4, comma 2, lettera a), del d.m. n. 78/2016.
Nota  8  – Le sanzioni relative a SISTRI sono definite all’art. 260-bis del d.lgs. 152/2016, comma 1 e 2. Con la legge n. 21/2016 di conversione del cd dl  “Milleproroghe”  30  dicembre 2015, n. 210, art. 8, gli importi di tali sanzioni sono ridotti del 50% fino al 31 dicembre 2016.
Nota  9  –  La non sanzionabilità dell’utilizzo di SISTRI è stata da ultimo confermata con la legge n. 21/2016 di conversione del cd dl “Milleproroghe” 30 dicembre 2015, n. 210, art. 8.
Nota 10 – Ai sensi dell’art. 8 del d.m. 78/2016, i soggetti obbligati devono dotarsi di un dispositivo USB per:
-ogni unità locale di produzione o di trattamento di rifiuti speciali pericolosi
-la sede legale per l’attività di trasporto di rifiuti speciali pericolosi
-per l’interoperabilità, in caso di utilizzo in azienda di software gestionali
Nota 11 – Art. 11, comma 9bis D.L. 101/2013
Nota 12 – http://www.consip.it/gare/bandi/storico_gare/2015/gara_0021/

Contatto
Giacomo Borselli Tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it

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