Chiarimento del Ministero
Il Ministero ha chiarito che, in considerazione che il procedimento del trattamento di CIGS si compone di vari elementi istruttori a cominciare dall'atto di negoziale tra le parti interessate, possa essere ritenuta ancora vigente la normativa antecedente al 24 settembre, qualora la consultazione sindacale/verbale d'accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intevenute prima del 24 settembre e le realtive istanze siano state prensentate nell'arco temporale 24 settembre-31 ottobre.
Questo chiarimento del Ministero verte a salvaguardare la procedura posta in essere dalle parte in quanto, a differenza di quanto ptrevisto dalla nuova normativa, il regime normativo precedente consentiva un processo istruttorio, per le parti interessate alla CIGS, in cui le sospensioni/riduzioni di orario di lavoro erano precedenti all'istanza aziendale, ma i cui effetti retroagivano con riferimento alle sospensioni già effettuate.
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