Nuove norme sui congedi

Ago 2, 2022

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Articolo aggiornato il 25 agosto 2022

Premessa

Il Decreto Legislativo di recepimento della direttiva Ue 1158 del 2019 sulla conciliazione vita-lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2022.

Si rafforza, anche in Italia, la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers.

L’obiettivo delle nuove norme è quello di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.

Le nuove norme entreranno in vigore dal 13 agosto 2022.

Congedo di paternità

Il provvedimento rende strutturale la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

 Per l’esercizio del diritto, il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

Congedi parentali

Il provvedimento incrementa da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali.

I mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, salgono da 6 a 9 in totale, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori.

Il provvedimento prevede che, accanto ai tre mesi, non trasferibili, che spettano a ciascun genitore, si aggiunge, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta, sempre un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione (nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi).

L’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizzato, sale poi da 6 a 12 anni.

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

Il Decreto estende il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Priorità per il lavoro agile

I datori di lavoro pubblici e privati, che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.

La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.

La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Legge 104: i tre giorni sono condivisibili

La norma introduce la novità che, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti (tra quelli legittimati a chiedere i permessi), che possono quindi fruirne in via alternativa tra loro.

Congedo straordinario per assistenza familiari disabili gravi

Relativamente al congedo straordinario di due anni per assistere familiari con disabili in situazione di gravità, normato dall’articolo 42 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, viene previsto che:

  1. per fruire del diritto al congedo di due anni vengono equiparati al coniuge convivente della persona con disabilità grave anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto;
  2. il diritto a fruire del congedo deve essere riconosciuto entro 30 giorni dalla richiesta;
  3. il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Inoltre, nel testo del decreto viene riportato l’ordine di priorità dei soggetti con diritto di usufruire del congedo, ovvero:

  • il coniuge convivente o la parte di un’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi o affidatari;
  • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi della persona disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.

Sanzioni

Sono previste sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria. L’impossibilità, da parte dei datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa.

Attivazione nuove misure

Il Decreto prevede interventi e iniziative di carattere informativo per la promozione e la conoscibilità delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza. L’Inps, nell’ambito dei progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, attiverà specifici servizi digitali per l’informazione e l’accesso ai congedi e ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilità di cura. Attendiamo, quindi, le circolari esplicative Inps.

Presentazione delle domande per congedi e permessi

In attesa dei necessari aggiornanti informatici, si segnala che dal 13 agosto 2022 è possibile:

  • fruire del congedo di paternità obbligatorio e del congedo parentale con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione di domanda telematica all’INPS. Si veda al proposito il messaggio INPS n. 3066 del 4 agosto 2022
  • presentare la domanda dei permessi di cui all’art. 33 della legge.104/1992 e di congedo straordinario di cui all’art. 42 comma 5 del D.lgs n.151/2001, attraverso i consueti canali (sito web INPS, contact center integrato o Istituti di Patronato). Si veda al proposito il messaggio INPS n. 3096 del 5 agosto 2022.

 

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