Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità

Giu 16, 2016

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Premessa

Il Jobs Act ha previsto, per le assunzioni delle persone con disabilità effettuate a partire dal 1° gennaio 2016, un nuovo incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

La domanda di fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa, mediante apposite procedure telematiche, all’INPS.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.

Rapporti incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.

Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto, per tutta la durata del contratto, anche per le assunzioni a tempo determinato di durata superiore ai dodici mesi.

L’incentivo spetta anche per i seguenti rapporti:

– rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;

– rapporti di lavoro a domicilio che devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;

– assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Con riferimento ai contratti di somministrazione, si precisa che i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

Misura e durata dell’incentivo

La misura del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato

 

Tipologia

Riduzione Capacita Lavorativa

Incentivo

Durata

Lavoratori disabili

assunti a  T. Ind.

> 79% o minorazioni dalla 1° alla 3° categoria (1)

70% retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali

36 mesi

tra 67% e 79% o minorazioni dalla 4° alla 6° categoria (1)

35% retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali

36 mesi

Lavoratori disabili

 intellettivi e psichici

assunti a T. Ind.

superiore al 45%

70% retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali

66 mesi

Lavoratori disabili

 intellettivi e psichici

assunti a T.D.> 12mesi

superiore al 45%

70% retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali

Per la durata del rapporto

 

L’incentivo può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziate; l’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Condizioni di spettanza dell’incentivo.

Gli incentivi sono subordinati:

a) alla regolarità inerente:

– l’adempimento degli obblighi contributivi;

– l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

– il rispetto degli altri obblighi di legge;

– il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi;

c) alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione;

d) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (2)

L’incremento occupazionale netto

L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) effettuato mensilmente.

L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

– dimissioni volontarie;

– invalidità`;

– pensionamento per raggiunti limiti d’età`;

– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

– licenziamento per giusta causa.

L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Coordinamento con altri incentivi

Il datore di lavoro può godere per il medesimo lavoratore di più benefici purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali.

Questa agevolazione è, a titolo esemplificativo, cumulabile, laddove sussistano i presupposti legittimanti, e nel limite del 100% dei costi salariali, con l’incentivo all’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o impiegate in particolari settori produttivi o professioni.

Con riferimento al nuovo incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 (3), il cumulo con il beneficio è possibile senza limitazioni, in quanto l’espressa previsione del Regolamento (CE) n. 651/2014 sopra citata fa riferimento alla possibilità di cumulo nei limiti del 100% dei costi salariali solo con riferimento ad altri aiuti esentati in forza del medesimo regolamento.

L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili non è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

a) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori;

b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI

Con riferimento al bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia Giovani”, si specifica che il limite di cumulo previsto dal Regolamento (CE) prevale sul disposto del decreto direttoriale per il quale il bonus occupazionale deve considerarsi cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali, fermo restando il limite del 100% dei costi salariali.

Procedimento di ammissione all’incentivo: adempimenti dei datori di lavoro

Il datore di lavoro deve inoltrare a questo Istituto una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

  • i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
  • la tipologia di disabilità;
  • la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
  • l’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità;

La richiesta può essere inviata sia per le assunzioni in corso – con data di decorrenza dall’1 gennaio 2016 – che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “151-2015”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.

Entro cinque giornidall’invio dell’istanza, l’Istituto verifica la disponibilità residua della risorsa e, in caso positivo, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata.

Entro sette giornidalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.

Entro quattordici giorni lavoratividalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Le somme definitivamente accantonate corrispondono alla misura dell’incentivo spettante in base alla tipologia di disabilità e alla stima dell’imponibile lordo annuo dichiarato nell’istanza di ammissione al beneficio.

Indicazioni per la fruizione dell’incentivo: sistema UniEmens

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo all’incentivo saranno contraddistinte

dal codice di autorizzazione “2Y” (4).

Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di conferma.

Modalità di conguaglio dell’incentivo:

 

Tipologia assunzione

TipoIncent

CodEnteFin

ImportoCorrIncent

ImportoArrIncent

Disabili >79% o 1°-3° categoria

DI79

H00

Importo posto a conguaglio

Importo periodi pregressi

entro

16 settembre 2016

Disabili tra 67% e 79% o 4°-6° categoria

DI67

Disabili intellettivi e psichici > 45%

DI45

 

 

DM2013 virtuale

Codice conguaglio incentivo

Codice conguaglio arretrato

Disabili >79% o

1°-3° categoria

L450

L451

Disabili tra 67% e 79% o

4°-6° categoria

L452

 

L453

Disabili intellettivi e psichici

> 45%

L454

L455

 

Note

(1) di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni

(2) previste dall’articolo 33 e dal capo primo del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

(3) previsto dall’articolo 1, commi 178-181, della legge n. 208 del 2015

(4) che, a decorrere dal 01.01.2016, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 13, della legge 68/1999, come modificato dall’art. 10, d.lgs. 151/2015”.

Contatto

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Veronica Rovai
055 2707.277
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