Nuovo Patent Box: cos’è la Penalty Protection e come ottenerla.

Mar 17, 2023

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A partire dal periodo di imposta 2021 il regime c.d. Patent Box si è trasformato in una deduzione maggiorata, nella misura del 110%, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ad alcuni beni immateriali (si veda su questo la nostra news).

In continuità con la precedente disciplina (Patent Box originario), il contribuente che opta per il nuovo regime agevolativo può avvalersi della c.d. Penalty Protection, ossia della disapplicazione delle sanzioni previste per infedele dichiarazione, qualora produca specifici documenti in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

1. Il Patent Box originario

Il regime “Patent Box” è nato con l’intento di incentivare lo sviluppo, la collocazione, nonché il mantenimento in Italia dei beni immateriali e di favorire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Prima della recente riforma, l’adesione al regime Patent Box consentiva ai titolari di reddito d’impresa di beneficiare, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di una detassazione pari al 50% del reddito derivante dall’utilizzo (diretto e/o indiretto) di beni immateriali oggetto dell’agevolazione (ossia software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli e il c.d. know-how) e/o la detassazione delle plusvalenze realizzate con la vendita dei medesimi beni.

L’originario regime di Patent Box aveva mostrato, sin da subito, criticità legate all’individuazione dei metodi e dei criteri da adottare al fine del calcolo del contributo economico e alle conseguenti tempistiche per la finalizzazione delle procedure amministrative di “ruling”, necessarie alla sottoscrizione dell’accordo con l’Amministrazione finanziaria. Tali criticità hanno condotto il Legislatore, nel 2019, a introdurre le prime modifiche al regime opzionale originario; con l’art. 4 del D.L. n. 34 del 2019 è stata infatti introdotta la possibilità, da parte del contribuente, di determinare in maniera autonoma l’agevolazione anche nei casi in cui in precedenza risultava obbligatorio il ruling, tramite indicazione diretta nella dichiarazione dei redditi nell’anno di riferimento.

Il rilevante impegno dell’Amministrazione finanziaria (ma anche dei contribuenti) in materia di Patent Box, ai fini della conclusione dei ruling (obbligatori o facoltativi), ha indotto il Legislatore ad apportare modifiche sostanziali all’agevolazione che hanno condotto all’introduzione della nuova disciplina.

Il video dell’evento sul Patent Box dello scorso 8 febbraio

2. Il nuovo Patent Box

L’articolo 6 del D.l. n. 146/2021 ha introdotto un nuovo regime agevolativo che prevede una deducibilità fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali.

Nella sostanza, viene prevista una deduzione fiscale maggiorata del 110% delle spese finalizzate allo sviluppo, accrescimento, mantenimento, protezione e sfruttamento dei seguenti beni immateriali agevolabili:

a) software protetto da copyright;

b) brevetti industriali, inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione ed i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

c) disegni e modelli giuridicamente tutelati;

d) due o più beni immateriali tra quelli indicati precedentemente e collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Tra i beni agevolabili non rientrano i marchi di impresa e il know how.

2.1 Le caratteristiche del nuovo Patent Box o c.d. “Super deduzione R&S”

Le principali caratteristiche dell’agevolazione sono le seguenti:

– durata di cinque periodi di imposta;

– è irrevocabile e rinnovabile;

– decorre dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale;

– prevede un meccanismo di recapture su base ottennale che consente di recuperare le spese R&S che, ex post, hanno dato vita al bene immateriale;

– consiste in una variazione in diminuzione, operabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, la cui determinazione si effettua mediante una maggiorazione fiscale del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per determinati beni immateriali;

– prevede la sola procedura di autoliquidazione del beneficio da parte del contribuente, senza alcuna preventiva definizione in contradditorio con l’Amministrazione Finanziaria;

– consente di usufruire della Penalty Protection a fronte di un’adeguata compliance documentale.

3. La Penalty Protection

Con il provvedimento attuativo n. 48243 dell’Agenzia delle Entrate (allegato 1) sono stati definiti gli elementi da illustrare nella documentazione informativa affinché sia idonea a evitare le sanzioni in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, il contribuente che opta per l’agevolazione dovrà, in relazione a ciascun periodo d’imposta del quinquennio, predisporre una specifica documentazione che, in caso di rettifica della maggior deduzione operata delle spese agevolabili, gli permetterà di beneficiare della non applicazione delle sanzioni (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Per ottenere la tutela della “Penalty Protection” sono imprescindibili i seguenti elementi:

– la predisposizione della documentazione relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento, per ciascun periodo di imposta di applicazione del regime del Patent Box;

– l’apposizione sulla documentazione della firma elettronica con marca temporale del rappresentante legale o di un suo delegato, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;

– la comunicazione del possesso del set documentale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione;

– la consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla richiesta.

Il set documentale che le imprese devono predisporre è costituito da un documento articolato in due sezioni (A e B), come specificato dall’art. 7 del suddetto provvedimento.

La sezione A contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta, le informazioni relative all’impresa beneficiaria dell’agevolazione e alle attività rilevanti svolte, oltre che una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle suddette attività. Nello specifico tale sezione dovrà presentare le seguenti informazioni:

1- struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;

2- attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate;

3- attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti;

4- modello organizzativo dell’impresa;

5- relazione tecnica;

6- funzioni, rischi e beni dell’impresa.

La sezione B contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta, le informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione e dunque le spese agevolabili sostenute con riferimento a ciascun bene immateriale e l’individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto dell’agevolazione.

Si precisa che le micro piccole e medie imprese possono predisporre la documentazione in forma semplificata, fornendo le medesime informazioni, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.

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