OBBLIGHI ODORIZZAZIONE IN CAPO AI CLIENTI GAS CONNESSI DIRETTAMENTE ALLA RETE SNAM

Lug 12, 2018

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Il DM del MiSE del 18 maggio 2018 ha aggiornato la regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche del gas naturale immesso in rete ponendo l’obbligo di odorizzazione in capo agli utenti finali.

Gli articoli dal 2 all’8 si occupano della questione degli obblighi di odorizzazione del gas per usi domestici e similari presso i clienti direttamente collegati alle reti di trasporto.

Sul tema il DM stabilisce tra le altre cose che gli utenti interessati avranno 60 giorni di tempo giorni dall’entrata in vigore del decreto (entro il 6 Agosto 2018) per dichiarare a Snam se nel proprio impianto (o in quello per il quale hanno richiesto l’allaccio) si fa o meno un uso domestico o similare.

In caso affermativo gli stessi utenti avranno 6 mesi di tempo dall’entrata in vigore del DM (entro il 7 Dicembre 2018) per produrre a Snam un’attestazione di avere in esercizio impianti di odorizzazione o equivalenti (es rilevatori di gas con dispositivi di intercettazione automatica), realizzati in proprio o avvalendosi del supporto di Snam stessa.

Se l’utente non produce la dichiarazione o l’attestazione per tempo, Snam può interrompere la fornitura di gas entro 30 giorni.

Al link:

http://www.snam.it/it/trasporto/Processi_Online/ServiziAlCliente/procedure-moduli/odorizzazione_utilizzo_in_sicurezza_del_gas/index.html

Snam RG ha pubblicato tutta la procedura dei nuovi obblighi derivanti dal Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 recante “Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”

Ai fini della trasmissione delle dichiarazioni, attestazioni e contratti di cui sopra occorre far riferimento all’indirizzo PEC odorizzazione@pec.snam.it.

La prima procedura è quella di comunicazione AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMA 5 DEL DECRETO da effettuare entro il TERMINE 6 AGOSTO 2018.

Da segnalare che Snam è tenuta a supportare, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Decreto, il Cliente Finale – ove ne ricorrano i presupposti – nelle attività funzionali ad assicurare l’odorizzazione del gas riconsegnato presso il Punto di Riconsegna interessato ma occorre farne espressa richiesta.

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