Operative le misure per il rafforzamento patrimoniale delle PMI

Set 23, 2020

Print Friendly, PDF & Email

Diventano operative le misure per la patrimonializzazione delle PMI, introdotte dal Decreto Rilancio, aventi l’obiettivo di sostenere le imprese che necessitano di un aumento di capitale per fronteggiare le difficoltà determinate in questi mesi dall’emergenza Covid.

Al fine di supportare e consolidare tutte le imprese che hanno subito forti perdite a causa dell’emergenza Coronavirus sono state previste misure di rafforzamento patrimoniale, il provvedimento emanato lo scorso 16 settembre   da attuazione agli strumenti introdotti dal DL Rilancio.

Il decreto prevede incentivi sotto forma di credito d’imposta per gli aumenti di capitale effettuati dalle imprese e la creazione del “Fondo Patrimonio PMI” per il co-investimento da parte dello Stato, che potrà contare su una dotazione iniziale di 4 miliardi e che verrà gestito da Invitalia.

Si tratta delle misure fiscali di cui al decreto attuativo dello scorso 10 agosto (pubblicato nella G. U. n. 210 del 24 agosto 2020) e dell’operatività del  “Fondo Patrimonio PMI” (https://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-patrimonializzazione-delle-PMI/).

 

Beneficiari

L’articolo 26 del D.L. Rilancio, infatti, ha introdotto un rilevante insieme di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (con esclusione di quelle operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo), che effettuino un aumento di capitale, abbiano sede legale in Italia, ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro, numero dipendenti inferiore a 250 e abbiano registrato nei mesi di marzo e aprile 2020 un calo dei ricavi non inferiore al 33%, rispetto allo stesso periodo 2019, a causa dell’emergenza Covid-19.

 

Crediti d’imposta

Per incentivare la raccolta di capitali privati è previsto quindi uno credito di imposta, in 3 anni, pari al 20% della somma investita a titolo di aumento di capitale, l’investimento non può essere superiore ai 2 milioni di euro e la partecipazione deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Alle società invece viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale, fino a un massimo di EUR 800.000,00.

Ricordiamo a tal proposito che i limiti sono quelli previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per imprese del settore della pesca e acquacolture o 100.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli).

Gli aumenti di capitale devono essere stati dopo il 19 maggio 2020 e devo risultare integralmente versati entro il 31 dicembre 2020

Il decreto attuativo sul credito d’imposta prevede la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate, sulla base di modalità e termini che saranno definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate, verificata la correttezza dei dati, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze comunicherà l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del credito effettivamente spettante. Il credito di imposta è riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui l’investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per i crediti d’imposta previsti dall’articolo 26 del D.L. Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per il 2021.

 

Fondo Patrimonio PMI

Il “Fondo Patrimonio PMI” potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con ricavi fra 10 e 50 milioni di euro e numero di dipendenti inferiore a 250, che abbiano effettuato, entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale non inferiore a 250.000 euro successivamente al 19 maggio 2020 ed entro la data di presentazione della domanda, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Il decreto attuativo sul “Fondo Patrimonio PMI”, dopo la positiva decisione della Commissione Europea, specifica le condizioni e i termini degli strumenti finanziari subordinati che potranno essere sottoscritti a valere sul Fondo stesso. Detti strumenti finanziari subordinati sono remunerati ad un tasso agevolato e non è prevista una valutazione del merito di credito per l’accesso alla misura. I prestiti hanno una durata di sei anni (salvo la facoltà di rimborso anticipato dopo 3 anni) e il tasso di rendimento è quello moderato, previsto dal Temporary Framework.

Il finanziamento deve essere destinato a investimenti, capitale circolante e costi del personale. Vengono incentivati, inoltre, gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o all’innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso una riduzione del valore di rimborso.

A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio sull’andamento delle imprese beneficiarie.

Il Fondo ha una dotazione di 4 miliardi di euro e sarà gestito do Invitalia, sul cui sito web, dal 16 settembre scorso, è attiva la pagina che contiene le informazioni, la normativa e la modulistica necessarie per fare la domanda:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-patrimonio-pmi

Contatto:  fisco@confindustriafirenze.it

ARTICOLI CORRELATI
RICERCA