Permessi 104 e lavoro a tempo parziale

Mar 23, 2021

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 Premessa

Le indicazioni date in passato dall’Inps devono essere riviste alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.

La Cassazione con due pronunce ha previsto che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

L’Inps ha illustrato le nuove formule con apposita circolare.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale

La Corte di Cassazione fonda le sue conclusioni a seguito del recepimento della direttiva europea in materia.

Il diritto ad usufruire dei permessi 104 non è un diritto comprimibile.

La Cassazione sottolinea la necessità di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, in particolare di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part-time e, nello specifico, del rapporto di lavoro parziale di tipo verticale.

Vengono perciò distinte le ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori.

Solo nel primo caso viene riconoscito il diritto alla integrale fruizione dei permessi.

Istruzioni operative e ambito di applicazione

I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati in caso di part-time di tipo orizzontale

Riproporzionamento dei giorni di permesso in caso di rapporto di lavoro part-time

La formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile del part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, è la seguente:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time

—————————————————————————————————– x 3 (giorni di permesso teorici)

       orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Frazionabilità in ore dei giorni di permesso in caso di rapporto di lavoro part-time

Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.

In caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, rimane confermata la formula:

orario normale di lavoro medio settimanale

—————————————————————- x 3 = ore mensili fruibili

numero medio dei giorni lavorativi settimanali

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, la formula di calcolo da utilizzare ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è la seguente:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time

—————————————————————————————————- x 3 (giorni di permesso teorici)

numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno

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