La prescrizione dei dazi doganali

Ott 1, 2015

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In merito al recupero”a posteriori”dei diritti doganali, abbiamo un nuovo e forse definitivo pronunciamento della Suprema Corte di cassazione, che per i casi di evasione di dazi doganali legati ad illeciti penali, ha confermato il prolungamento  della prescrizione, che decorre dalla data della relativa sentenza definitiva, a condizione  che l’amministrazione doganale abbia promosso l’azione penale nel termine triennale della prescrizione ordinaria.

Com’è noto  l’art.84 comma 1 del DPR n.43/1973, prevede che l’azione di recupero dei diritti doganali si prescrive in tre anni dalla data in cui in cui è sorta l’obbligazione doganale, mentre al comma 2 si dispone che nel caso di mancato pagamento causato da un reato tale data parte dalla pronunzia della sentenza definitiva.

Parimenti il codice doganale comunitario al par.3 dell’art 241 prescrive che la richiesta di pagamento non può essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale, mentre al par.4 dello stesso articolo, si precisa che nei csi in cui l’obbligazione sorga per un atto perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine  di cui al par.3.

Sulla base del combinato disposto degli articoli in esame, l’amministrazione  doganale italiana, a fronte di dazi non riscossi, nella generalità dei casi,  ha sempre   effettuato il recupero dei tributi  nei tre anni previsti, mentre se veniva accertato che  l’illecito aveva rilevanza penale anche dopo il suddetto termine, procedeva alla revisione “a posteriori” e richiedeva  il pagamento dei diritti e delle penalità. Tale procedura è stata ritenuta illegittima  perché secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione , la proroga del termine di prescrizione  scatta soltanto se la “notitia criminis” viene avanzata nel corso del termine in parola e non dopo la sua scadenza.

In buona sostanza, la Corte dopo una attenta disamina sia della normativa nazionale (art.84 del TULD approvato con DPR n.43 /73) che di quella Comunitaria(art.221punti 3 e 4 del CDC approvato con Reg. CEE n.2913/92) ha confermato il principio già affermato con la sentenza n.9773/2010,e precisamente che per la proroga del termine di prescrizione è necessario che l’amministrazione  trasmetta la “notizia criminis” all’autorità  giudiziaria prima della decorrenza del termine triennale, anche per non tenere  il contribuente esposto all’esercizio dei poteri di  accertamento senza fine.

Infine, va  segnalato che l’amministrazione delle dogane, a fronte delle reiterate sentenze e del consolidato orientamento   della  Corte di Cassazione, con la  circolare n.3/D del 25 marzo 2015, ha invitato gli uffici periferici ad abbandonare tutti i casi di contenzioso ancora in essere, nei casi in cui il contribuente abbia eccepito il decorso del termine triennale , con la conseguente pronuncia del  giudice.

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Fernando De Vita tel.0552707201 E mail

fernando.devita@confindustriafirenze.it

 

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