Proroga contratti a tempo determinato

Lug 29, 2020

Print Friendly, PDF & Email

Premessa

Il Ministero ha chiarito le novità sulla proroga dei contratti a tempo determinato a seguito della conversione in legge del Decreto Rilancio.

Proroga dei contratti a tempo determinato sospesi per COVID

La legge di conversione del c.d Decreto Rilancio ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 93, disponendo che il termine dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ricadono nella proroga della durata i contratti di lavoro:
– a termine, ivi inclusi quelli stagionali;
– in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore;
– in apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca) limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione.

Nel “periodo di sospensione” vanno compresi:

  • i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19,
  • l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie).

Adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, deve effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.

ARTICOLI CORRELATI
RICERCA