Radiazioni ionizzanti – Estensione dei termini per la consegna dei documenti sanitari

Set 30, 2020

Print Friendly, PDF & Email

(Fonte – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n.101/2020 – che ha abrogato il D. Lgs n. 230/1995 – e, in particolare, ai sensi dell’articolo 140, comma 4, la consegna dei documenti sanitari personali, unitamente ai documenti di cui all’articolo 132, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo Decreto legislativo, da parte del medico addetto alla sorveglianza sanitaria, avviene adesso entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

Pertanto, il termine di consegna precedentemente fissato in sei mesi (previsti dall’articolo 90 del Decreto legislativo n. 230 del 1995, ora abrogato) è stato fissato a nove mesi, decorrenti sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti. 

Il Decreto legislativo n. 101/2020 è entrato in vigore il 27 agosto 2020.

ARTICOLI CORRELATI

La gestione del rischio incendio in azienda

Cos'è la gestione del rischio incendio in azienda Dopo l’emanazione del “Codice di Prevenzione Incendi”, la valutazione e la gestione del rischio incendio introduce un modello diverso per la...

Bando ISI 2023 – Videotutorial

In merito al bando ISI 2023 sugli incentivi a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, INAIL mette online il video con le istruzioni per compilare e...

Agenti cancerogeni e mutageni

INAIL pubblica un opuscolo “Agenti cancerogeni e mutageni: lavorare sicuri”, aggiornato rispetto al 2015. L’opuscolo vuol essere uno strumento di ausilio nell'utilizzo e nella gestione degli agenti...

RICERCA