Recepimento direttiva rifiuti e imballaggi

Set 24, 2020

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. n. 116 del 2020, che recepisce la Direttiva rifiuti e imballaggi, con riguardo alla criticità importante, sorta relativa all’art. 3, comma 3, lettera c), del citato d.lgs., il quale apporta modifiche al comma 5 dell’articolo 219 del Codice dell’Ambiente (Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio), vi segnaliamo che Confindustria ha già provveduto tempestivamente a rappresentare la questione al Ministero dell’Ambiente, chiedendo di aprire con urgenza un tavolo di confronto per individuare indicazioni certe da dare agli operatori e un adeguato periodo transitorio. 

A seguito della modifica operata, l’attuale formulazione del citato comma 5 è la seguente:  

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione” 

La precedente formulazione della disposizione de quo, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura, viceversa, la nuova formulazione, che entrerà pienamente in vigore il prossimo 26 settembre, pone in capo ai produttori obblighi informativi importanti e di dubbia interpretazione.  A ciò si aggiunge il sistema sanzionatorio, che pur non essendo stato modificato dal d.lgs. n. 116 del 2020, resta pienamente operativo in relazione alla nuova disciplina sui criteri informativi degli imballaggi. L’articolo 261 del Codice dell’Ambiente, che reca appunto il regime sanzionatorio previsto per la disciplina sugli imballaggi, dispone al comma 3 che: “La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5.” 

Confindustria si è quindi attivata con il Ministero al fine di ottenere un intervento urgente con   cui si indicano esplicitamente le modalità attraverso le quali procedere all’etichettatura degli imballaggi e soprattutto, un adeguato periodo transitorio per evitare pregiudizi agli operatori e consentirgli di adeguarsi.  

Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi. 

 

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