Recupero dei benefici per la c.d. “piccola mobilità”

Giu 9, 2016

Print Friendly, PDF & Email

Premessa

La Legge di Stabilità 2015 ha disposto che ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (aziende sotto i 16 dipendenti) si applicano gli sgravi contributivi.

Vengono cosi finalmente gestiti i profili contributivi connessi alla mancata proroga delle disposizioni relative alla cosiddetta “piccola mobilità”.

Destinatari

i datori di lavoro che, entro la data del 31.12.2012, hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste della “piccola mobilità” (1) sono ammessi al beneficio: la norma trova applicazione anche per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché intervenute entro il 31.12.2012.

Il  Ministero ha precisato che non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013.

Indicazioni operative

Si devono distinguere i diversi casi a seconda che i datori di lavoro:

  • già ammessial beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012 e nei confronti dei quali risultano emesse note di rettifica, non devono porre in essere alcun adempimento; le procedure effettueranno il ricalcolo automatico.
  • già ammessiche, pur avendo esposto il tipo contribuzione agevolato, non hanno applicato la contribuzione ridotta, dovranno procedere all’invio di un flusso regolarizzativo per il recupero dell’agevolazione spettante.
  • già ammessial beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012 che, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto, che non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato dovranno effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione, entro il 30 settembre 2016.
  • non hanno inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31.12.2012 lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità, dovranno trasmettere la richiesta alla sede Inps competente avvalendosi della funzionalità “Invio istanze on line” all’interno del Cassetto previdenziale aziende entro il 31 luglio 2016

Le Sedi dovranno esaminare le richieste pervenute attraverso il canale indicato e definire i relativi ticket di verifica generati dalla procedura assegnando, se spettante, il codice 5Q.

Note di rettifica

Le note di rettifica, generate in corrispondenza dei codici tipo contribuzione P5-P6-P7-S1-S2-S3 per i periodi in cui l’agevolazione non può essere riconosciuta, previo ricalcolo, verranno emesse e notificate ai datori di lavoro. Eventuali situazioni che legittimino un differimento del termine finale di godimento del beneficio dovranno essere segnalate alla Sede competente, che adotterà i provvedimenti necessari a rendere fruibile il beneficio per tutto il periodo spettante.

Le note di rettifica con periodo di competenza 01/2013-06/2014, in presenza del Codice di autorizzazione 5Q verranno ricalcolate in maniera centralizzata e, in assenza di addebiti o accrediti per altra causa, verranno azzerate.

Le note di rettifica con periodo di competenza 01/2013-06/2014, emesse per assenza del codice di autorizzazione 5Q, verranno sospese in attesa che le sedi effettuino le attività di controllo e aggiornamento delle caratteristiche contributive aziendali; nelle ipotesi in cui i controlli dovessero avere un esito negativo (mancata attribuzione del C.A. 5Q), le suddette note di rettifica dovranno essere sottoposte a ricalcolo a cura dell’operatore di sede.

Apprendisti assunti dalla mobilità

La legge di stabilità ha previsto che anche per tale tipologia di lavoratori sarà possibile usufruire del regime contributivo agevolato.

Per le istruzioni operative e la gestione delle relative note di rettifica, si rinvia alle indicazioni fornite nella precedenti sezioni, con le seguenti precisazioni in merito all’aliquota da applicare in ipotesi di mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata prevista (2):

  • a causa dell’irregolarità contributiva: verrà applicata l’aliquota prevista per questa tipologia di rapporti a decorrere dal 19° mese;
  • dall’assenza del codice di autorizzazione 5Q, i funzionari di sede porranno in essere l’attività necessaria all’aggiornamento.

Qualora l’agevolazione risultasse non spettante, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare le variazioni della denuncia individuale indicando la nuova qualifica e il tipo contribuzione, per consentire alle procedure di calcolare l’aliquota contributiva effettivamente dovuta.

In caso di mancato adempimento da parte del datore di lavoro, sarà indispensabile avviare un accesso ispettivo al fine di qualificare il rapporto di lavoro in essere e definire la contribuzione effettivamente dovuta.

Note

(1) ai sensi dell’art.4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni

(2) si ricorda che per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84% – 10% carico datore di lavoro + 5,84% a carico dipendente

Contatto

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Veronica Rovai
055 2707.277
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.

ARTICOLI CORRELATI

Obiettivo Parità di Genere

Da alcuni anni è stata istituita la certificazione della parità di genere, con il fine di attestare come le aziende contribuiscano nell’obiettivo di ridurre il divario tra uomo e donna, ed evitare...

RICERCA