Solidarietà di tipo "B": regime contributivo previdenziale ed assistenziale

Dic 28, 2015

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Premessa

L’istante ha chiesto  al Ministero a quale forma di contribuzione sia assoggettabile il contributo spettante all’azienda, laddove quest’ultima decida di erogarlo in favore del lavoratore che in tal modo verrebbe a percepire l’intero trattamento di solidarietà pari al 50% del monte retributivo perso (25% spettante all’azienda + 25% spettante al lavoratore).

 

Risposta al quesito

L’erogazione del contributo integrativo in favore dei lavoratori  è stata prevista dal Legislatore per compensare la perdita di retribuzione determinata dalla contrazione della prestazione lavorativa in ragione della diminuzione dell’orario di lavoro nella misura della metà del monte retributivo non dovuto.

Il contributo in questione, come espressamente previsto dal Legislatore, non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, nonché per quanto concerne gli adempimenti di carattere previdenziale e assistenziale.

È possibile che nell’accordo intervenuto tra azienda e rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, le parti prevedano che la quota di contributo spettante al datore di lavoro sia devoluto da questi ai lavoratori: tale quota, in quanto corrisposta “in relazione al rapporto di lavoro” (1), concorre a costituire reddito da lavoro dipendente e, in quanto tale, costituisce base imponibile sia ai fini fiscali che ai fini contributivi.

Tali somme, seppur considerate erogazioni liberali, non sono escluse dall’imponibile contributivo (2): non essendo oggetto di una esclusione espressa, rientrano nella base imponibile ai fini contributivi e costituiscono fonte di una obbligazione contributiva che, di regola, grava tanto sul datore di lavoro quanto sul lavoratore.

Con riferimento alle indicazione di chiusura della norma (3) finalizzata, in coerenza con quanto previsto in materia di ammortizzatori sociali, a salvaguardare integralmente la posizione previdenziale dei lavoratori interessati, si deve ritenere che il regime di contribuzione figurativa vada riferito all’ammontare della retribuzione persa dal lavoratore per effetto della stipula dei contratti di solidarietà, a prescindere dalla devoluzione della quota di contributo già assegnata dal datore di lavoro ai lavoratori.

 

Note

(1) ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986,

(2)dagli art. 27 del D.P.R. n. 797/1955 e art. 29 del D.P.R. n. 1024/1965

(3) “ai fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento”

 

Contatto

Veronica Rovai

0552707277

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