Responsabilità solidale negli appalti

Mar 22, 2017

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Il Decreto Legge introduce due modifiche alla disciplina della responsabilità solidale per i crediti di lavoro negli appalti, contenuta nell’articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003:
viene abrogata la facoltà concessa ai contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di individuare ­ in alternativa all’applicazione della disciplina sulla solidarietà prevista dalla legge ­ metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti; vengono, altresì, abrogate le disposizioni contenute nei periodi secondo, terzo e quarto, introdotte dalla legge n.. 92 del 2012. Vengono così meno i due seguenti principi contenuti nella precedente disciplina:

A) principio del litisconsorzio necessario: la norma precedentemente prevedeva, infatti, l’obbligo per il lavoratore (o l’ente assicurativo o previdenziale) di chiamare in giudizio anche l’impresa committente  unitamente all’impresa appaltatrice (datrice di lavoro);


B) principio della preventiva escussione: non è più necessario che il lavoratore (o l’ente assicurativo o previdenziale) aggredisca, in via preventiva ed infruttuosamente, il patrimonio dell’impresa appaltatrice prima di esperire l’azione esecutiva nei confronti dell’impresa committente. Pertanto, a seguito dell’accertamento giudiziario della sussistenza di un credito originato dal rapporto di lavoro, il lavoratore (o l’ente assicurativo o previdenziale) potrà dare avvio all’azione esecutiva per il relativo adempimento direttamente nei confronti dell’impresa committente.


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