Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il decreto annuale di determinazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori alle estero per il 2021.
Le disposizioni si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione europea.
Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (Brexit), verranno date istruzioni con apposita circolare.
Soggetti destinatari
Le retribuzioni devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2021, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Queste disposizioni si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.
Retribuzioni convenzionali
I valori contenuti nelle tabelle delle retribuzioni per l’anno 2021 sono espressi in euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro.
Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Casi particolari
La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi:
- passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
- mutamento del corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista” o per passaggio di qualifica;
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Regolarizzazioni contributive
Come specificato dall’Inps con apposita circolare, le aziende possono regolarizzare i periodi di gennaio, febbraio e marzo 2021 senza aggravio di oneri aggiuntivi.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 luglio 2021.
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
– calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2021 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
– le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.