Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all’estero 2016

Feb 18, 2016

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Premessa

Il Ministero del lavoro ha provveduto alla determinazione delle retribuzioni convenzionali.

Queste disposizioni si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in argomento gli Stati dell’Unione europea, la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda).

Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE (1)

 

Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2016, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati, si chiarisce che queste disposizioni si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (2).

 

Retribuzioni convenzionali

La retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

Per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo,  “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti ”, con esclusione dell’indennità estero.

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che, anche per tale emolumento, l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Le retribuzioni così delineate costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

 

Casi particolari

La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi:

– passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;

– mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica;

In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

 – maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc).

Poiché questi ultimi, non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.

 

Regolarizzazioni Contributive

Le aziende che per il mese di gennaio 2016 hanno operato in difformità dalle istruzioni sopra descritte, possono regolarizzare tali periodi  senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 Maggio 2016.

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

– calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2016 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

– le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

 

Note

(1) nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche

(2) Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele (circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).  

 

D.M. 25 gennaio 2016 con le Tabelle delle retribuzioni convenzionali 2016 

  

Contatto

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Stefania Acciaioli
055 2707.323

Veronica Rovai
055 2707.277
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