Rifiuti: Piano di emergenza e prime indicazioni per i gestori

Feb 18, 2019

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Con Circolare n.2730 del 13 febbraio 2019, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dell’Interno hanno ritenuto opportuno “nelle more dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore”, fornire le prime indicazioni “sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, in relazione al PEE (ndr. Piano di Emergenza Esterno) e sui contenuti minimi del PEI (ndr. Piano di Emergenza Interno)”.

Nella nota, che alleghiamo, si chiarisce, in prima battuta, che “le disposizioni di cui all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015” (i.e. normativa Seveso).

Per questo motivo, ne deriva che “laddove gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ricadano nell’ambito del d.lgs. n. 105/2015, i relativi gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell’art. 20 del medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all’art. 26-bis in parola”.

Di contro, “i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre le pianificazioni di emergenza entro i termini stabiliti dall’art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del PEE da parte del prefetto competente”.

La circolare si sofferma poi sulle informazioni da fornire al Prefetto per il PEE, fermo restando che tale elenco di informazioni “è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE” e che “il prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto provocati dagli incidenti individuati nell’ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE”.

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