Rinnovo Contratti a termine: incremento 0,5%

Set 11, 2019

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Il decreto dignità ha previsto l’aumento del contributo NASpI, dovuto dai datori di lavoro, dello 0,50% per ogni rinnovo di contratto a tempo determinato.

Le nuove disposizioni sono applicate ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dopo il 12 luglio 2018.

Ambito di applicazione e decorrenza

Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica un contributo addizionale pari all’1,4%, tale contributo è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo, anche in regime di somministrazione.

L’aumento del contributo NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine ante 12/07/2018 con il medesimo lavoratore.

In caso di una modifica della causale originariamente apposta al contratto a termine si configurerà un rinnovo e non una proroga: il contributo addizionale è dovuto. In caso contrario, trattandosi di proroga l’incremento addizionale non è dovuto. L’incremento del contributo addizionale è dovuto a seguito di ogni rinnovo per ogni tipologia di contratto.

Su quali contratti a termine non si applica l’incremento?  

Restano esclusi dall’applicazione del contributo addizionale i contratti esenti dal pagamento dell’ 1,4%.

La misura dell’aumento del contributo addizionale

Il contributo addizionale è aumentato dello 0,5% per ogni rinnovo di contratto a tempo determinato. Quindi ad ogni rinnovo di contratto a tempo determinato l’incremento dello 0,5% si sommerà a quanto dovuto in precedenza. Ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere lo 0,5% non si tiene conto dei rinnovi contrattuali precedenti al 14/07/2018.

Casi di esclusione e condizioni per la restituzione

Ci sono casi dove è escluso il versamento del contributo addizionale, ovvero quando i lavoratori assunti con contratti a termine sono:

  •  in sostituzione di lavoratori assenti
  • Per i lavoratori assunti con contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali
  • Per gli apprendisti

Il contributo addizionale potrà essere restituito al datore di lavoro in caso di:

  1. Trasformazione del contratto in tempo indeterminato
  2. Assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine dei 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine

Istruzioni operative

I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovranno esporre nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione. Il datore dovrà valorizzare i seguenti aspetti:

  • La quantità dei rinnovi
  • La quota imponibile soggetta a maggiorazione
  • Il numero di ore/giorni a cui si riferisce la contribuzione dovuta
  • La maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovuta.

Il lavoratore interessato dal rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice di assunzione “1R”.  In caso di agevolazioni contributive esposte in uniemens anche l’importo della maggiorazione dovrà essere calcolato prendendo in considerazione l’agevolazione spettante. In caso di più rinnovi ricadenti nello stesso mese sarà necessario indicare più codici causali.

Per i lavoratori non più in Forza i datori di lavoro dovranno valorizzare nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza settembre e/o ottobre gli stessi elementi sopra riportati per i lavoratori in forza. Ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retributivi e il calendario giornaliero.

Nei casi di aziende sospese o cessate, i datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, ai fini dell’adempimento, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). Le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare avverranno senza aggravio di oneri accessori.

Per quanto riguarda le modalità operative relative alla restituzione dell’aumento del contributo addizionale relativo all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, intervenuto prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato, si fa presente che il recupero di detto aumento dovrà essere effettuato, unitamente al recupero del contributo addizionale dell’1,40%, utilizzando il codice già in uso “L810” – avente il significato di “recupero contributo addizionale”.

 

A cura di Raffaele Fabiano

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