Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi

Lug 21, 2020

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Premessa

L’Inps con apposito messaggio illustra le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti entro il termine del 16 settembre 2020 (unica soluzione) o per la reateizzazione.

L’Inps fornisce anche le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.

Per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.

 

Aziende con dipendenti

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  DSOS PPNNNNNCCN9XX  mm/aaaa  mm/aaaa  

 

 Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe dal modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
 



DSOS

PPNNNNNCCN969

03/2020

03/2020
 

 

           
  DSOS PPNNNNNCCN970 04/2020 04/2020  

 

Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce, come anticipato in premessa, che gli stessi dovranno essere assolti entro il 16 settembre 2020.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno in <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura> – <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.

 Artigiani e commercianti

Sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alla scadenza del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020).

I soggetti beneficiari dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).

La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.

Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.

Si fa presente che, al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque obbligati a presentare domanda di sospensione indicando, come sopra descritto, il codice fiscale dell’impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione di competenza.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva, nelle more della presentazione dell’istanza gli interessati, nel riscontrare l’invito a regolarizzare trasmesso dalla Struttura territoriale competente a gestire la verifica medesima, che riporta l’irregolarità relativa al I trimestre 2020, dovranno dichiarare, utilizzando la casella indicata nell’invito, di rientrare tra i soggetti destinatari della sospensione dei pagamenti.

 Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata

La contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:

– 24:  Sospensione contributi Decreto-legge n. 9/2020, art. 5;

– 25: Sospensione contributiva Decreto-legge n. 9/2020, art. 8, e decreto-legge n. 18/2020, art. 61;

– 26: Sospensione contributiva Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5;

– 27: Sospensione contributiva Decreto-legge n. 18/2020, art. 62, comma 2;

– 28: Sospensione contributiva  Decreto-legge n.  23/2020, art. 18, commi 1 e 2;

– 29:  Sospensione contributiva  Decreto-legge n.  23/2020, art. 18, commi 3 e 4;

– 30: Sospensione contributiva Decreto-legge n. 23/2020, art. 18, comma 5;

– 31: Sospensione contributiva  Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020.

 I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con il codice 31, entro il 31 luglio 2020.

 I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020.

I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  CXX/C10   mm/aaaa mm/aaaa  

 Domanda di rateizzazione

La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, per i datori iscritti alle seguenti gestioni:

  • Datori di lavoro con dipendenti;
  • Artigiani e Commercianti;
  • Gestione separata committenti.

Nel sito internet dell’Istituto è disponibile il format (“Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”).

In presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più di una delle gestioni previdenziali sopra indicate, è possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisa per ciascuna gestione interessata.

Nelle sezioni “Datore di lavoro con dipendenti” e “Gestione separata committenti”, devono essere compilati i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza -Periodo di sospensione – contributi dovuti – numero delle rate e l’importo totale da rateizzare.

Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a più sospensioni nell’ambito della stessa gestione, lo stesso deve compilare più righe, considerando comunque che lo stesso periodo non può essere valorizzato in due codici diversi.

I codici di sospensione esposti sono:

–    per i Datori di lavoro con dipendenti: N966, N967; N968, N969, N970, N971, N972, N973;

–    per la Gestione separata: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Nell’applicativo è allegato un Manuale Utente che fornisce indicazioni per l’inserimento e la gestione delle comunicazioni di pagamento dilazionato dei contributi sospesi per l’emergenza epidemiologica COVID-19.

Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Inps

L’Inps ricorda che, entro le medesime decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

 

 

 

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