Ritenute appalti – Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Feb 14, 2020

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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 1/E/2020 del 12 febbraio 2020 (in Allegati), ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina di cui all’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, che ha introdotto, con riferimento agli appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, nuovi obblighi che riguardano le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, ma anche le imprese committenti, purché sostituti d’imposta e residenti, ai fini delle imposte dirette, in Italia.

La qualifica di committente può essere rivestita da ogni “soggetto della catena” – committente, appaltatore, subappaltatore – che è quindi tenuto ai nuovi obblighi. Di conseguenza, anche l’appaltatore può essere considerato committente del subappaltatore.

Al ricorrere delle condizioni prescritte dall’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, in particolare, le imprese appaltatrici devono versare le ritenute Irpef e relative addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24.

La circolare precisa, però, che tale divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, mentre non sono ammesse eccezioni per gli altri crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24 quali, ad esempio, i crediti tributari (Iva e imposte dirette).

L’impresa committente, in pratica, deve monitorare che le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici adempiano al corretto versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni, esaminando le deleghe che dette imprese sono tenute a trasmettere a ciascun committente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle stesse ritenute.

La circolare chiarisce, infatti, che la committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo aver verificato che:

  • siano state versate le ritenute fiscali senza alcuna compensazione, salvo che non si tratti di crediti maturati dall’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice in qualità di sostituto d’imposta;
  • la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore;
  • le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta.

Tenendo in debito conto anche opportune esigenze di semplificazione, la circolare 1/E chiarisce che le ritenute fiscali non saranno considerate manifestamente incongrue quando risultino superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

Qualora dall’attività di controllo suddetta, dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento delle ritenute, la committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi, oltre a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scoperta dell’evento, pena l’applicazione anche a suo carico di una pesante disciplina sanzionatoria.

Sono escluse, invece, dagli obblighi di controllo, come precisato dalla circolare, le persone fisiche e le società semplici che non esercitano attività d’impresa, agricola o arti o professioni.

Per le stesse ragioni, sono esclusi dalla disciplina anche i condomini che, seppure previsti nell’elenco dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 23 DPR 600/1973, risultano essere senza di beni strumentali propri, non potendo così esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale. Analogamente, sono esclusi dall’ambito di applicazione dei nuovi obblighi gli enti non commerciali, come ad es. le associazioni, limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta, mentre risultano compresi tutti i servizi intellettuali.

La circolare precisa, inoltre, che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione, la sussistenza dei requisiti che escludono l’applicazione dei nuovi obblighi potrà essere oggetto di una autocertificazione.

Ai fini del calcolo dell’importo complessivo dell’opera o del servizio affidato in appalto/subappalto pari a 200 mila euro, la circolare ha precisato che l’arco temporale va riferito all’anno solare, 1° gennaio – 31 dicembre.

Per la determinazione del criterio di prevalenza della manodopera, cui è subordinata l’applicazione della disciplina in commento, è necessario fare riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, e il prezzo complessivo dell’opera. La prevalenza si determina quando tale rapporto supera il 50%.

Non porta all’applicazione dei nuovi adempimenti in materia di ritenute l’utilizzo occasionale di beni strumentali riconducibili al committente non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio.

La circolare 1/E 2020 assume particolare rilievo in quanto giunta a pochi giorni dal termine in cui si applicherà per la prima volta la nuova disciplina, cioè il versamento delle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, da eseguirsi entro il prossimo 17.02.2020.

Si ricorda che è possibile disapplicare la disciplina in esame, anche in presenza delle condizioni prescritte dall’articolo 17-bis D. Lgs. 241/1997, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice ottiene dall’Agenzia delle Entrate il certificato di affidabilità fiscale, adottato con il provvedimento direttoriale 54730 del 6 febbraio 2020, da trasmettere alla società committente e della validità di 4 mesi.

Per quanto attiene il regime sanzionatorio, in ultimo, la circolare chiarisce che, fino al 30 aprile 2020, non sono previste sanzioni per il committente se l’appaltatore ha determinato ed effettuato correttamente le ritenute fiscali anche senza deleghe di pagamento distinte, purché abbia fornito i dati necessari ai committenti.

 

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