Scarichi idrici industriali: l’autorizzazione non è concessa trascorsi i 60 giorni, ma è necessario un atto esplicito

Apr 7, 2016

Print Friendly, PDF & Email
La Corte di Cassazione nella sentenza del 10 marzo u.s. ha ribadito il concetto per il quale la domanda di autorizzazione allo scarico idrico industriale non ha alcun effetto “liberatorio” ancorchè l’Ente competente non provveda al rilascio dell’atto nei 90 gg previsti.
 
In nessun caso, infatti, l’attività può essere iniziata prima del rilascio dell’atto. Se l’attività viene iniziata o continuata in assenza di autorizzazione e/o con autorizzazione scaduta si incorre nell’illecito ex art. 137 , comma 1, del D.Lgs.152/2006.
 
La corte di cassazione ha ricordato che il testo vigente dell’art. 124 , comma7, del D.Lgs.152/2006 non prevede più il meccanismo di silenzio assenso, contemplato nella versione originaria del Decreto.
  
Contatto
Luana Berbeglia, tel.0552707268, e-mail luana.berbeglia@confindustriafirenze.it
Giacomo Borselli, tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
 

Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.

ARTICOLI CORRELATI

Progetto Faber: aperta la quinta edizione.

E' aperta la quinta edizione del programma Faber, un’iniziativa che promuove il trasferimento tecnologico e l’alta formazione in azienda. Dedicato alle micro, piccole e medie imprese, Faber nasce...

La gestione del rischio incendio in azienda

Cos'è la gestione del rischio incendio in azienda Dopo l’emanazione del “Codice di Prevenzione Incendi”, la valutazione e la gestione del rischio incendio introduce un modello diverso per la...

Trattamento integrativo settore turismo: chiarimenti

Premessa Come noto, l’art. 39-bis, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in L. 3 luglio 2023, n. 85 (c.d. Decreto Lavoro) ha previsto che “per il periodo dal 1° giugno 2023 al...

RICERCA