Sospensione dell’attività imprenditoriale e attività non differibili: chiarimenti dell’INL

Lug 12, 2022

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Indice dei contenuti

Premessa

Con la nota n. 1159/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce chiarimenti  in merito al provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriale – ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 – come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro.

 

In evidenza

La nota fa riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico oppure cicli produttivi industriali come nel settore chimico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico (fornitura elettrica; trasporto pubblico, ecc.).

Si ricorda che l’attuale formulazione dell’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 – a seguito della sostituzione operata dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 – non ammette discrezionalità in capo al personale ispettivo circa l’applicazione del provvedimento stesso a fronte di gravi e specifiche violazioni riscontrate in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, salvo poter accordare un termine differito per comprovati situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Pertanto, la mancata adozione del provvedimento di sospensione è da considerare una “extrema ratio” rispetto alla fisiologica applicazione dell’art. 14, determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive, la valutazione da fare è sul possibile rinvio degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento.

La continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza.

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