TARI: online le risposte del Dipartimento delle Finanze del MEF

Apr 6, 2018

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In materia di Tari, sono state fornite ulteriori informazioni sulla circolare n. 1/Df (http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Circolare-n.-1-DF-del-2017-Chiarimenti-su-TARI-parte-variabile-pertinenze.pdf) del 20 novembre 2017 relativa al calcolo della parte variabile della tariffa (vedi “Tari: ecco come va calcolata la parte variabile della tariffa” – http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/tari-ecco-come-va-calcolatala-parte-variabile-della-tariffa-0) e illustrate le linee guida interpretative sui fabbisogni standard pubblicati sul sito internet del dipartimento.

Tra i diversi aspetti presi in considerazione vi è quello delle modalità di calcolo della Tari nel caso di un contribuente che possiede diverse pertinenze, ad esempio più garage. Sul punto, il dipartimento ha chiarito che in materia di Tari non è applicabile il criterio limitativo delle pertinenze previsto esclusivamente per l’Imu. In tal caso, infatti, è necessario fare riferimento all’articolo 817 c.c., in base al quale “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima” e, quindi, verificare la sussistenza del vincolo di pertinenzialità. Pertanto, se i garage sono tutti pertinenze dell’abitazione, questi devono essere considerati nell’ambito delle utenze domestiche.

Altra questione affrontata è stata quella della modalità di ripartizione della parte fissa e della parte variabile nel caso in cui nella stessa unità immobiliare siano presenti due nuclei familiari.

A tal proposito, il dipartimento ricorda che, ai fini Tari, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria (articolo 1, comma 642, legge 147/2013). Inoltre, l’articolo 17 del Prototipo del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tares” prevede che per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

Alla luce delle norme appena richiamate, il dipartimento chiarisce che, poiché a ogni utenza corrisponde un’unica obbligazione tributaria e tenuto conto del principio di solidarietà operante rispetto ai vari occupanti di uno stesso immobile, anche nel caso in cui vi siano due o più nuclei familiari, la ripartizione della somma dovuta a titolo di Tari fra i diversi nuclei è rimessa alla mera volontà dei soggetti che occupano l’immobile.

(Fonte MEF)

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