Trasformazione del contratto di apprendistato

Apr 11, 2019

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Il contratto di apprendistato si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il datore di lavoro deve di impartire la formazione idonea a consentire all’apprendista di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro e a conseguire una qualifica professionale.

Ai sensi del decreto legislativo n.226 del 2005 è possibile trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante.

La trasformazione del contratto implica la continuità del rapporto di lavoro stipulato tra le parti e un prolungamento del periodo di formazione.

Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a nove la complessiva aliquota del 10% è ridotta in base all’anno di vigenza del contratto di:

  • 8,5 punti percentuali per il primo anno
  • 7 punti percentuali per il secondo anno
  • Resta del 10% per gli anni successivi al secondo

Le assunzioni effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 hanno un’aliquota contributiva pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Successivamente, a decorrere della data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

La trasformazione del contratto prevista dall’art 43, comma 9, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro è  tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento:

-della Naspi nella misura dell’ 1,31%

-del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi inter professionali per la formazione continua pari allo 0,30%

a cura di Raffaele fabiano

 

 

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